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Ordinanza — n. 26487/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows VAT agency appeal, overturning regional commission decision on export status proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26487/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering the lower court to be quashed and remanded. The agency argued the lower court failed to properly verify the taxpayer's status as an habitual exporter under Italian VAT law. The court held that mere evidence of foreign work is insufficient; the taxpayer must prove specific procedural requirements, such as obtaining temporary import status for vessels and confirming the validity of the buyer's tax ID.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 6, d.P.R. n. 633/1972; Cass. n. 21297/2018: To qualify for VAT exemption on shipyard work abroad, the taxpayer must prove the vessels were in temporary import status and that the buyer's tax ID was verified, not merely show evidence of foreign operations.

Parole chiave

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Italian VAT law export status proof temporary import status tax ID verification shipyard work abroad burden of proof Regional Tax Commission assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 6, d.P.R. n. 633/1972
La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che seppur risultano condivisibili le ragioni dell'Ufficio che insiste sulla carenza documentale risultante dalle verifiche ai fini della fruizione del regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 7 del d.P.R.
Art. 50, commi 1 e 2, d.l. n. 331/1993
10355 del 2022); in tema d'IVA, le cessioni intracomunitarie, a norma dell'art. 50, commi 1 e 2, del d.l.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Considerato che Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
civ., per essere la motivazione mancante o comunque meramente apparente; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
artt. 111 Cost
civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 1, 36, comma 2, 53 e 54 e 61 del d ,Igs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15871/2016
Cass. n. 3603/2009
Cass. n. 21297/2018
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15464-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro NEW TECNO STEEL SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimato - avverso la sentenza n. 7141/05/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 06/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la parte contribuente (una società esercente l'attività di fabbricazione di oggetti in ferro, rame e altri metalli) impugnava un avviso di accertamento riferito agli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012 per IVA e relativo atto di irrogazione sanzioni emesso dall'Ufficio in relazione a delle prestazioni svolte dalla società di cui si contesta lo svolgimento all'estero; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva sia l'appello dell'Ufficio che quello della parte contribuente affermando che seppur risultano condivisibili le ragioni dell'Ufficio che insiste sulla carenza documentale risultante dalle verifiche ai fini della fruizione del regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 633 del 1972, tuttavia, per tutto quanto prodotto dalla società, risulta lo svolgimento di lavori all'estero: in particolare nel caso in esame appaiono varie irregolarità, soprattutto con riguardo alla genericità delle fatture, né a chiarimento sussistono validi contratti di appalto o subappalto cosicché la società contribuente non può considerarsi possedere lo status di "esportatore abituale" e tuttavia la società ha prodotto copiosa documentazione da cui si evince che effettivamente, ha operato nei cantieri navali est:eri;

Ric. 2020 n. 15464 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- l'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce. Considerato che Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 1, 36, comma 2, 53 e 54 e 61 del d ,Igs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per essere la motivazione mancante o comunque meramente apparente; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 7 ter e 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che le prestazioni di cui alle fatture contestate dall'Ufficio sarebbero state svolte dalla società contribuente all'estero, all'interno del cantiere navale di Saint Nazaire, in Francia, e pertanto non sarebbero imponibili ai fini IVA, pur in assenza di contratti di appalto o subappalto.

Il primo motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od Ric. 2020 n. 15464 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -3- incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deduc:ibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che seppur risultano condivisibili le ragioni dell'Ufficio che insiste sulla carenza documentale risultante dalle verifiche ai fini della fruizione del regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 633 del 1972, tuttavia, per tutto quanto prodotto dalla società, risulta lo svolgimento di lavori all'estero: nel caso in esame appaiono varie irregolarità, soprattutto con riguardo alla genericità delle fatture né a chiarimento sussistono validi contratti di appalto o subappalto cosicché la società Ric. 2020 n. 15464 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -4- contribuente non può considerarsi possedere lo status di "esportatore abituale", tuttavia la società ha prodotto copiosa documentazione da cui si evince che effettivamente, ha operato nei cantieri navali esteri - ha infatti fornito una motivazione ragionevole, coerente e chiara, con la quale, dopo aver con equilibrio soppesato gli elementi a favore e contro l'ipotesi dello svolgimento dei lavori all'estero, ha ragionevolmente evidenziato che vi fossero elementi sufficienti per ritenere che le prestazioni oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio fossero state svolte all'estero.

Il secondo motivo di impugnazione è invece fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di IVA, l'onere di provare l'esistenza dei presupposti della deroga al regime di territorialità dell'imposta è a carico del contribuente, anche in ragione del principio generale secondo il quale l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è sempre a carico di chi invoca la predetta deroga (Cass. n. 10355 del 2022); in tema d'IVA, le cessioni intracomunitarie, a norma dell'art. 50, commi 1 e 2, del d.l. n. 331 del 1993, conv. in I. n. 427 del 1993, sono effettuate senza applicazione d'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero d'identificazione attribuito dallo Stato di appartenenza a condizione che il soggetto attivo dello scambio dia impulso ad una apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma della validità attuale del numero d'identificazione attribuito al cessionario; in assenza di tali adempimenti, legittimamente l'Ufficio finanziario può ritenere che lo scambio abbia carattere nazionale e procedere al recupero dell'IVA, restando onere del contribuente provare la Ric. 2020 n. 15464 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -5- sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo (Cass. n. 15871 del 2016); in tema IVA, le cessioni intracomunitarie, a norma dell'art. 50, commi 1 e 2 del d.l. n. 331 del 1993, sono effettuate senza applicazione d'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito dallo Stato di appartenenza. Per accedere al regime esente, però, non basta che gli esercenti imprese, arti e professioni indichino tale numero nella documentazione relativa allo scambio intracomunitario, ma occorre anche che il soggetto attivo dello scambio dia impulso ad una apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma della validità attuale del numero di identificazione attribuito al cessionario.

In assenza di tali adempimenti, legittimamente l'Ufficio finanziario può ritenere che lo scambio abbia carattere nazionale e procedere al recupero dell'IVA, restando onere del contribuente provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo (Cass. n. 3603 del 2009); in materia di IVA, ai fini della non imponibilità per difetto del requisito di territorialità ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), dei lavori di cantieristica e riparazione eseguiti su imbarcazioni battenti bandiera extracomunitaria, è necessario che le medesime si trovino in condizione di importazione temporanea la quale è comprovata dal cd. costituto in arrivo, documento rilasciato dall'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale, con il quale vengono attestate le formalità di arrivo e partenza (Cass. n. 21297 del 2018).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha riconosciuto sufficiente l'esibizione Ric. 2020 n. 15464 sez. MT - ud. 08-06-2022 -6- di "copiosa documentazione da cui si evince che effettivamente, ha operato nei cantieri navali esteri", mentre avrebbe dovuto pretendere una prova ben più rigorosa e analitica, specie in relazione alla genericità delle fatture e all'assenza di contratti di appalto o subappalto e sarebbe spettato al contribuente l'onere di provare l'esistenza dei presupposti della deroga al regime di territorialità dell'imposta.

Pertanto ritenuto infondato il primo motivo di impugnazione e fondato il secondo, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di impugnazione e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Trib