Cassation Court dismisses tax agency appeal for apparent reasoning and unnecessary suspension of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding undistributed profits. The agency argued the lower court's reasoning was merely apparent and that a suspension of proceedings was legally required pending the annulment of a related company audit. The court found the regional commission's explanation sufficient, noting the presumption of profit distribution did not apply because the tax office admitted profits were reinvested. Consequently, the appeal was dismissed, and the agency was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 295 c.p.c.; Art. 337, comma 2 c.p.c.; Art. 336, comma 2 c.p.c.: The reasoning of a tax court is not merely apparent if it coherently explains why a legal presumption does not apply to the specific facts, and the suspension of proceedings is not mandatory when the prejudicial judgment has not yet become res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11814-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro SARNI TEODORO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO BOTTACCHIARI, che lo rappresenta e difende; - C017trOtiCatrente - avverso la sentenza n. 58/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'ABRUZZO, depositata il 22/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 per IRPEF emesso dall'Ufficio in ragione del maggior reddito non dichiarato per utili percepiti nella qualità di socio al 25% della Maglione s.r.I.,, società a ristretta base azionaria; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che anche per le società a responsabilità limitata a base familiare vale la presunzione legale della distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati ma nel caso di specie la parte contribuente è rimasta completamente esentata da tale prova impeditiva poiché la suddetta presunzione difetta in radice perché gli stessi agenti investigatori nel processo verbale di contestazione hanno dato atto che gli utili in questione non sono mai stati distribuiti ai soci poiché sono stati immessi nel ciclo produttivo e quindi la presunzione non si è mai verificata a beneficio dell'Ufficio e la parte contribuente può giovarsi del vantaggio dovuto al principio dell'affermazione ex ore suo dalla controparte; l'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituisce con Ric. 2020 n. 11814 sez.
MT ud. 08-06-2022 -2- controricorso e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Considerato che Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per essere la motivazione meramente apparente; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 295 cod. proc. civ. per non avere la sentenza impugnata disposto la necessaria sospensione del processo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio per l'annullamento dell'accertamento nei confronti della società Maglione s.r.l.
Il primo motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai Ric. 2020 n. 11814 sez.
MT - ud. 08-06-2022 -3- fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione delrart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. :360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che anche per le società a responsabilità limitata a base familiare vale la presunzione legale della distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati ma nel caso di specie la parte contribuente è rimasta completamente esentata da tale prova impeditiva poiché la suddetta presunzione difetta in radice perché gli stessi agenti investigatori nel processo verbale di contestazione hanno dato atto che gli utili in questione non sono mai stati distribuiti ai soci poiché sono stati immessi nel ciclo produttivo e quindi la presunzione non si è mai verificata a beneficio dell'Ufficio e la parte contribuente può giovarsi del vantaggio dovuto al principio dell'affermazione ex ore suo dalla controparte - ha Ric. 2020 n. 11814 sez.
MT - ud. 08-06-2022 -4- infatti fornito una motivazione ragionevole, coerente e chiara, con la quale ha evidenziato che non vi fossero i presupposti minimi perché potesse scattare la presunzione in quanto lo stesso Ufficio ha ammesso che gli utili sono stati reinvestiti nella stessa società. Il secondo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. (Cass.
S.U. n. 21763 del 2021; Cass. n. 34966 del 2021; Cass. nn. 17782 e 17783 del 2022). Nella specie quindi la Commissione Tributaria Regionale non era tenuta - contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente nella sua doglianza - a sospendere il processo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio per l'annullamento dell'accertamento nei confronti della società Maglione s.r.I., di cui pure il contribuente era socio al 25%. Ric. 2020 n. 11814 sez. MT - ud. 08-06-2022 -5- Pertanto, ritenuti infondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.27 ottobre 2021, n. 30191).
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.300,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre