Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26474/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects municipal tax exemption claim for agricultural society lacking specific corporate statute requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26474/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the municipality's appeal against a regional tax commission ruling that granted an IMU exemption to an agricultural society. The municipality argued the society failed to meet statutory corporate requirements for agricultural status, while the society contended its actual farming activities and a partner's professional status justified the exemption. The court held that the regional commission incorrectly applied EU principles by granting the benefit despite the society's defective corporate statute, thus rejecting the exemption.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 504/1992; Art. 2135 c.c.: The exemption for agricultural activities requires strict compliance with corporate statute provisions; failure to define agriculture as the exclusive social object precludes the benefit even if actual farming occurs.

Parole chiave

Generato dall'IA
IMU tax exemption agricultural society status corporate statute requirements EU agricultural regulations tax commission review assegno per l'azienda imposta immobiliare azienda agricola

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 504/1992
99 - qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 cod.
Art. 2135 del codice civile
99 - qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazone all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 conv.
Regolamento 797/85
Regolamento 232/91
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 2135 cod. civ
99 - qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di Giustizia UE, sentenza 403/98 del 1 gennaio 2001
Cassazione n. 5931/2010
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 12639/2022 — snciv
Cassation court rejects agricultural land tax exemption due to missing statutory corporate status requirements.
Ordinanza — n. 26475/2022 — snciv
Court allows appeal against tax exemption ruling, holding statutory requirements for agricultural status must be strictly met.
Ordinanza — n. 14766/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal against ICI tax exemption denial due to lack of exclusive agricultural business object in company statutes.
Ordinanza — n. 32300/2024 — snciv
Cassation court allows IMU exemption claim by recognizing rural property annotation overrides cadastral category. The court ruled that a specific cadastral annotation proving rural nature grants tax exemption regardless of the building's official cadastral classification. The appellate court erred by relying solely on the A3/A4 categories instead of the explicit rurality annotation. The decision establishes that the annotation is the decisive factor for rural property status and tax benefits. The ruling allows the taxpayer's claim for the IMU exemption to proceed to a final judgment. The court found the lower court's reasoning legally flawed regarding the interpretation of rural property regulations. The outcome favors the taxpayer based on the specific cadastral evidence presented. The legal principle applied prioritizes the annotation over the standard cadastral category for tax purposes.
Ordinanza — n. 3649/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses IMU tax appeal, upholding denial of agricultural exemption due to lack of proof.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27647 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Comune di Castiglione del Lago, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to Franco Bizzarri, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) franco.bizzarri@avvocatiperugiapec.it ; -ricorrente - Contro "Morami Società agricola semplice", già "I Morami SS", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Flavio Camilli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Claudio Lucisano, in Roma, Via Crescenzio n. 91; 06-1 - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 45/03/2020, depositata in data 17 gennaio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - Il Comune di Castiglione del Lago, in persona del Sindaco p.t., propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria aveva rigettato l'appello proposto nei confronti della società semplice "I Morami" avverso la sentenza n. 39/03/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia di accoglimento del ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza presentata dalla contribuente di rimborso dell'IMU versata relativamente ad alcune aree per l'anno 2013; - la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto che - atteso che la ratio della norma di esenzione (che prescinde dalla destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.

Lgs. 504/1992 ) dovesse essere ravvisata nell'incentivazione dell'attività agricola - la società semplice "I Morami", in quanto esercente in concreto esclusivamente attività di coltivazione agricola, avesse diritto all'esenzione dall'imposta IMU sulle aree di sua proprietà oggetto di effettiva coltivazione agricola, aventi destinazione urbanistica, ancorché difettassero - in presenza del requisito sostanziale del possesso da parte di almeno uno dei soci della qualifica di IAP- i due requisiti formali di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 99/04 della previsione nello statuto quale oggetto sociale dell'esercizio esclusivo delle attività agricole e della indicazione di società agricola nella denominazione sociale; peraltro, era irrilevante la mancata presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno di riferimento, essendo dirimente l'intervenuta soppressione della dichiarazione per le aree, quali quelle nella specie, esenti dall'imposta IMU, - la società contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazone all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 delle Preleggi, 16-ter del d.l. n. 34 del 2019, conv. in legge n. 58 del 2019, 1, comma 3, e 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, 2135 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che potesse attribuirsi, ai fini dell'esenzione in oggetto, la natura di imprenditore agricolo professionale alla società semplice contribuente, ancorché difettassero i requisiti formali previsti dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 99/2004; - il primo motivo è fondato; - in tema di società agricole si è avuta un'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, in linea con la normativa eurounitaria, secondo cui le disposizioni di cui al D.Igs. n. 228 del 2001, e del D.Igs. n. 99 del 2004, hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione delle agevolazioni tributarie; -a proposito del requisito soggettivo necessario ai fini del riconoscimento della connotazione agricola del fondo, nell'ottica della predetta disciplina, va posto in evidenza che l'art. 12 della Legge 9 maggio 1975 n. 153 (nella lettera risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 10 del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228) prevede che «le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre:

a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (...)»; - ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, «ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro» (comma 1) e «le società di persone, cooperative e di capitali, anche a / //Li scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia 5 in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale» (comma 3); - il Collegio ritiene di condividere i principi espressi in sede di legittimità da un orientamento recente (dopo un isolato arresto di segno contrario: Cass., n. 22484/2017), secondo cui le disposizioni di cui al D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228 ed al D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99 hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell'agevolazione, fornendo una lettura più in linea con la normativa eurounitaria; - in particolare è stato affermato che, in tema di I.C.I., le agevolazioni previste dall'art. 9 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applicano - a seguito della modifica dell'art. 12 della Legge 9 maggio 1975 n. 153 da parte dell'art. 10 del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228 e della sua successiva abrogazione e sostituzione con l'art. 1 del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99 - qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 6 (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999, e dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro (cfr.

Cass. civ. nn. 11415/2019, 28062/2018, 375/2017; conf. Cass. n. 27130/2020 in motiv.; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2921 del 2022; Cass. sez. 6-5, n. 12640 de 2022 e n. 12639 del 2022 tra le medesime parti); ‘,/ -peraltro, come anche nelle altre fattispecie interessate dal mutato indirizzo, in relazione alle annualità in contestazione, erano già entrate in vigore le disposizioni di cui al D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228 e del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, che hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell'agevolazione, il primo, oltre ad individuare la nuova nozione codicistica (art. 2135 cod. civ.) di imprenditore agricolo, stabilendo, per quanto qui interessa, (art. 12 della Legge 9 maggio 1975 n. 153, quale sostituito dall'art. 10 del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228), che «le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola» e, nel caso di società di persone (lett. a), «qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale», disposizione ora abrogata dall'art. 1 del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, stabilendo che «le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (...)»; -sulla portata novativa del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228, anche in epoca più risalente, tuttavia, era stato osservato che la Corte di Giustizia, intervenendo con due successivi arresti in materia tributaria sulla nozione di «imprenditore agricolo a titolo principale», «(...) ha affermato che non è possibile ricavare dalle disposizioni del trattato o dalle norme di diritto comunitario derivato una definizione comunitaria generale ed uniforme di «azienda agricola», valida per tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la produzione agricola (C.

Giust. 15/10/1992 in C-162/91 par. 19), riguardando il regolamento 797/85 un regime di aiuti agli investimenti nel settore agricolo rigorosamente determinati, mentre altre modalità di aiuti (nella specie, agevolazioni tributarie in tema di imposta di registro) riguardano esclusivamente il legislatore nazionale; concetto quest'ultimo riferibile evidentemente ad altri tributi (e nella specie all'I.C.I.) e ribadito con la sentenza della stessa Corte :L1 gennaio 2001 n. 403 in C-403/98 nella quale si afferma (par. 26 e segg.) che le disposizioni dei regolamenti comunitari (e nella specie quelle dei regolamenti 797/85 e 232/91 in materia di aiuti agli investimenti nell'agricoltura) non producono tutte effetti immediati nell'ordinamento nazionale, ma richiedono norme attuative in assenza delle quali (par.

29) gli art. 2, n. 5, u.c. del reg. 797/85 e 5 n. 5 u. c. del reg. 2328/91 (che richiedono la parificazione delle persone giuridiche a quelle fisiche nel settore agricolo) non possono essere invocati davanti ad un giudice nazionale da società di capitali al fine di ottenere il riconoscimento dello status di imprenditore agricolo a titolo principale allorché il legislatore di uno Stato membro non ha adottato le misure necessarie per la loro esecuzione nel suo ordinamento giuridico interno", misure che possono in effetti riscontrarsi nel d.lgs. n. 228 del 2001, di portata non retroattiva (...)» (in termini:

Cass. n. 5931/2010); - nella specie, la Commissione Tributaria Regionale non ha dunque fatto corretta applicazione del principio enunciato, avendo ammesso alla fruizione dell'esenzione IMU ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 504/1992, la società semplice "I Morami" ancorché- sebbene uno dei soci rivestisse la qualifica di imprenditore agricolo professionale (TAP) - difettasse il requisito della previsione nello statuto quale oggetto sociale dell'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile (figurando nell'oggetto sociale "anche l'attività di acquisto, compravendita, permuta di immobili in generale"); - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 conv. dalla legge n. 214 del 2011, 13, comma 12 ter del d.l. n. 201 del 2011, decreto ministeriale del 30 ottobre 2012, per avere la CTR ritenuto irrilevante, ai fini del riconoscimento dell'esenzione IMU, la mancata presentazione da parte della società contribuente della dichiarazione fiscale per l'anno 2012; -l'accoglimento del primo motivo rende inutile la trattazione del secondo con assorbimento dello stesso; - in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo; con cassazione della sentenza impugnata e decidendo nel merito con rigetto del ricorso originario della società contribuente; - sussistono giusti motivi per compensaire le spese dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;

PQM La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la società contribuente al pagamento, in favore del Comune di Castiglione del Lag