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Ordinanza — n. 26451/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdictional regulation request due to excessive delays and procedural tardiness after first hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26451/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdictional regulation request inadmissible due to excessive procedural delays spanning eight years. The case involved a traffic fine dispute where the initial judge declared incompetence, leading to a prolonged summary proceeding with numerous unexplained adjournments before the Tribunal of Lagonegro sought a transfer. The court ruled that such a request is untimely because it was filed after the first hearing and after the tribunal had already granted parties time limits under Article 183 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.p.c.; The request for jurisdictional regulation is inadmissible if filed after the first hearing on the merits or after the tribunal has granted time limits to the parties.

Parole chiave

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jurisdictional regulation procedural tardiness first hearing rule summary proceeding Code of Civil Procedure competence conflict excessive delays abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 38 c.p.c.
Art. 183, comma 6, c.p.c.
38 c.p.c., è inammissibile il conflitto di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, ed a fortiori quando ha già concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (ex multú, in tal senso, Sez.
art. 183 c.p
In quella udienza i difensori di ambo le parti chiesero la fissazione dei termini ex art. 183 c.p.c.: ed il Tribunale li concesse, senza null'altro statuire.
art. 38 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21944 del 10/09/2018
(ex multú, in tal senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21944 del 10/09/2018, Rv.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23106 del 12/11/2015
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23106 del 12/11/2015, Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20488 del 03/08/2018
637630 — 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20488 del 03/08/2018, Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20445 del 02/08/2018
650298 — 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20445 del 02/08/2018, Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. R.G. 29050-2021 sollevato dal Tribunale di Lagonegro con ordinanza n. R.G. 221/2013 del 18/10/2021 nel procedimento vertente tra: DE MARIA MARIA TERESA contro EQUITALIA POLIS SPA, ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSET11; lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ANNA MARIA SOLDI che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso; FATTI DI CAUSA 1. Maria Teresa Di Maria impugnò dinanzi al Giudice di pace di Sala Consilina il preavviso di fermo amministrativo, notificatole a garanzia di un credito erariale per mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada. Il giudice adito si dichiarò incompetente per materia, indicando nel Tribunale di Lagonegro l'autorità giudiziaria competente.

2. Il Tribunale di Lagonegro, con ordinanza 18 ottobre 2021, ha proposto regolamento di competenza d'ufficio, ritenendo che l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo costituisce un ordinario giudizio di accertamento negativo, la cui cognizione è devoluta al giudice da individuare secondo gli ordinari criteri di competenza previsti in materia di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il regolamento è inammissibile per tardività. Risulta infatti dal verbale di causa che, dichiarata dal Giudice di pace la propria incompetenza ratione materiae, il giudizio venne riassunto da Maria Teresa De Maria dinanzi al Tribunale di Lagonegro, ove la prima udienza del giudizio riassunto si celebrò in data 24.6.2013.

In quella udienza i difensori di ambo le parti chiesero la fissazione dei termini ex art. 183 c.p.c.: ed il Tribunale li concesse, senza null'altro statuire. Seguirono dodici rinvii, anche superiori all'anno, alcuni dei quali immotivati, altri giustificati con le "esigen:ze di liorganiud:zione del ruolo". Ric. 2021 n. 29050 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- Questi rinvii si protrassero per otto anni. Infine, con ordinanza 18.10.2021, il nuovo magistrato assegnatario del fascicolo ha chiesto il regolamento di competenza oggi in esame. 1.1. Ciò posto in fatto, ne discende in diritto l'inammissibilità del regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal Tribunale di Lagonegro: infatti, come si desume dall'art. 38 c.p.c., è inammissibile il conflitto di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, ed a fortiori quando ha già concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (ex multú, in tal senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21944 del 10/09/2018, Rv. 650614 — 01;

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23106 del 12/11/2015, Rv. 637630 — 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20488 del 03/08/2018, Rv. 650298 — 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20445 del 02/08/2018, Rv. 650296 — 01).

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, nessuna delle parti avendo svolto difese. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il regolamento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazion