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Ordinanza — n. 26444/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness as filing occurred after the statutory deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26444/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to procedural tardiness. Giovanni Stanisci filed the appeal on March 16, 2020, after the deadline of February 21, 2020, had expired following the notification of the lower court's judgment. The court rejected the argument regarding the suspension of time limits, ruling that the filing was untimely and ordering Stanisci to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 83 comma 2 d.l. 18/2020: A cassation appeal filed after the expiration of the statutory period, even if a suspension of time limits was in effect, is inadmissible for tardiness.

Parole chiave

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cassation appeal tardiness statutory time limits suspension of deadlines procedural inadmissibility legal costs allocation documenti bancari irregolarità finanziarie conti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Art. 83 comma 2 d.l. 17 marzo 2020 n. 18
Da tale data, pertanto, è iniziato a decorrere il termine di cui all'articolo 325 c.p.c., scaduto il 21 febbraio 2020 (ancor prima, dunque, che avesse inizio il periodo di sospensione dei termini processuali disposto dall'art. 83, comma 2, d.l.
Art. 385 comma 3 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
articolo 325 c.p
Da tale data, pertanto, è iniziato a decorrere il termine di cui all'articolo 325 c.p.c., scaduto il 21 febbraio 2020 (ancor prima, dunque, che avesse inizio il periodo di sospensione dei termini processuali disposto dall'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13618-2020 proposto da: STANISCI GIOVANNI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE BOSIO; - ricorrente - contro BANCA DEL PIEMONTE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato CINZIA DE MICHELI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE RE; - controricorrente- nonché contro AUFIERO VINCENZO; COENDA MARIA LUISA; DEBREVI RITA, DEBREVI GIGLIOLA, DEBREVI WALTER;

UNICREDIT SPA; AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; MASTROCESARE MARIA MADDALENA; TRIBOLO MASSIMO; - intimati - avverso la sentenza n. 2018/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSEITI; FATTI DI CAUSA 1. Giovanni Stanisci ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Torino 23 dicembre 2019 n. 2018, con la quale venne rigettato il gravame da lui proposto avverso la sentenza del tribunale di Torino 28 giugno 2018 n. 3323.

Ha resistito con controricorso la Banca del Piemonte s.p.a. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo va dichiarato inammissibile per tardività. La sentenza impugnata, infatti, è stata notificata a Giovanni Stanisci, odierno ricorrente, in data 23 dicembre 2019. Da tale data, pertanto, è iniziato a decorrere il termine di cui all'articolo 325 c.p.c., scaduto il 21 febbraio 2020 (ancor prima, dunque, che avesse inizio il periodo di sospensione dei termini processuali disposto dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, sospensione decorrente dal 9 marzo 2020).

Ric. 2020 n. 13618 sez. M3 ud. 04-05-2022 -2- Il ricorso per cassazione è stato tuttavia proposto solo il 16 marzo 2020, e dunque tardivamente.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Giovanni Stanisci alla rifusione in favore di Banca del Piemonte s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione,