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Ordinanza — n. 26443/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed after the statutory deadline for opposition to execution expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26443/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline. The appellant, Lardieri, sought to challenge a lower court's rejection of his opposition to execution, but the appeal was submitted on March 2, 2020, after the deadline of February 26, 2020. Since the underlying judgment was an opposition to execution, the appeal was not subject to the usual suspension of terms during holidays, rendering the delay fatal to the claim.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, which does not include the suspension of terms applicable to ordinary appeals for judgments on opposition to execution.

Parole chiave

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untimely appeal opposition to execution statutory deadline cassation inadmissibility suspension of terms validità della cessione del credito retrocessione di credito credito lombard

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
Art. 164 c.p.c.
Art. 385, comma 1 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12856-2020 proposto da: LARDIERI GIUSEPPE ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GENEROSO PAGLIARULO; - ricorrente - contro POP NPLS 2018 SRL Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, volontariamente rappresentata dalla CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI CASTELLUCCIO; - controricorrente - nonché contro 2012 POPOLARE BARI SME S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 4200/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Giuseppe Antonio Lardieri ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli 26 agosto 2019 n. 4200, con cui venne rigettato il gravame da lui proposto avverso la sentenza del tribunale di Avellino 12 febbraio 2018 n. 260.

2. La società Pop NPLS 2018 s.r.l. ha resistito con controricorso illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E' superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. Infatti: -) la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26 agosto 2019; -) il termine lungo per proporre il ricorso scadeva il 26 febbraio 2020; -) il ricorso è stato proposto il 2 marzo 2020; -) il giudizio aveva ad oggetto una opposizione all'esecuzione, e quindi era sottratto alla sospensione feriale dei termini.

Ric. 2020 n. 12856 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Giuseppe Antonio Lardieri alla rifusione in favore di Pop NPLS 2018 s.r.1., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, add