Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to double conformity and lack of decisive fact review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs. The court found that the lower court's decision on the commercial reputation claim was not subject to cassation review because it was based on both a lack of evidence and a lack of pleading, neither of which were contested by the appellant. Furthermore, the claim regarding the omission of a decisive fact was rejected as inadmissible under the rule prohibiting such challenges when two courts have issued consistent judgments on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 ter c.p.c.; Art. 384 c.p.c.: An appeal based on the omission of a decisive fact is inadmissible when two courts have rendered consistent judgments on the merits, and a sentence is emended for contradiction only if the error is evident and does not affect the outcome.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6405-2020 proposto da: MIDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAPO MISENO 21, presso lo studio dell'avvocato GLORIA NATICCHIONI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G MAZZINI N. 146, presso lo studio dell'avvocato MANLIO SPAZIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO D'ERME; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7690/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI; II; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2010 la società Mida s.r.l. convenne dinanzi al Tribunale di Latina la società Intesa San Paolo s.p.a., esponendo: -) di avere stipulato un contratto di conto corrente con la società Banco di Napoli s.p.a., dante causa della società convenuta, la cui efficacia si protrasse dal 1989 al 2000; -) che l'istituto di credito aveva addebitato alla correntista sia interessi ultralegali illegittimi, sia ulteriori interessi anatocistici, sia varie somme a titolo di commissione di massimo scoperto, anch'esse non dovute; -) l'istituto di credito aveva inoltre compiuto varie illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi inerenti la posizione del proprio cliente.
Chiese pertanto la condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate ed al risarcimento del danno.
2. La Intesa San Paolo sì costituì contestando la domanda ed eccependo la prescrizione del diritto.
3. Con sentenza 3 febbraio 2015 n. 285 il Tribunale di Latina dichiarò prescritto il diritto. La sentenza venne appellata dalla soccombente.
4. Con sentenza 11 dicembre 2019 n. 7690 la Corte d'appello di Roma rigettò il gravame. Ritenne la Corte d'appello che gli effetti dell'interruzione della prescrizione compiuta mediante la notifica dell'atto di citazione Ric. 2020 n. 06405 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- introduttivo del primo grado di giudizio dovessero decorrere dal ricevimento dell'atto, e non dalla sua spedizione. Quanto, poi, alla domanda di risarcimento del danno per lesione della reputazione commerciale derivante dall'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, la Corte d'appello ritenne che tale diritto fosse soggetto alla prescrizione quinquennale, e che correttamente il Tribunale lo avesse dichiarato prescritto.
4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Mida s.r.l. con ricorso fondato su quattro motivi. Ha resistito con controricorso la intesa San Paolo s.p.a.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per insanabile contraddittorietà. Sostiene che la sentenza sarebbe erronea perché ha rigettato la domanda dopo aver affermato che nel caso di specie "non risultano allegati elementi idonei ad escludere la lesione" del diritto all'immagine, derivante dalla illegittima segnalazione alla centrale rischi compiuto dalla banca. 1.1.
Il motivo è infondato. La censura, infatti, pretende di coonestare come "insanabile contraddittorietà" quello che in realtà fu solo un evidente lapsus calami dell'estensore, tanto chiaro quanto indiscutibile Se infatti si legge - come si dovrebbe - la sentenza nella sua interezza, è agevole comprendere come la Corte d'appello abbia ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto all'immagine sia a causa di un deficit assertivo, sia a causa di un deficit probatorio. Ric. 2020 n. 06405 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -3- L'intero contesto scrittorio della sentenza consente di ritenere che laddove la Corte d'appello scrisse "non risultano allegati elementi idonei ad escludere la lesione del diritto", in realtà abbia inteso significare "non risultano allegati elementi idonei a dimostrare la lesione del diritto".
In tal senso deve ritenersi emendata, col presente provvedimento, la motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 384 c.p.c..
2. Col secondo motivo la ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo. Il "fatto decisivo" non valutato è individuato dalle risultanze della consulenza d'ufficio disposta in primo grado, dalla quale emerse che la società Mida s.r.l. era creditrice, e non debitrice, dell'istituto di credito. 2.1. Il motivo è inammissibile per due ragioni. In primo luogo è inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., dal momento che la censura di omesso esame d'un fatto decisivo non è consentita, in presenza di una doppia decisione conforme nei gradi di merito. 2.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile per difetto di decisività: la Corte d'appello infatti ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non solo per difetto di prova, ma anche per difetto di allegazione, ratio decidendi - quest'ultima - non impugnata.
3. Col terzo motivo la società ricorrente prospetta la nullità della sentenza per "violazione del principio di effettività", nella parte in cui ha rigettato il motivo di appello proposto avverso la condanna alle spese disposta dal giudice di primo grado. Ric. 2020 n. 06405 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -4- Nella illustrazione del motivo si sostiene che la sentenza d'appello si fonda su una motivazione solo apparente, perché in realtà non ha preso in esame i motivi dedotti dall'appellante a fondamento del proprio gravame. 3.1. Il motivo è inammissibile. Correttamente il Tribunale ha regolato le spese secondo il principio della soccombenza, ed altrettanto correttamente la Corte d'appello ha condiviso tale valutazione, né è sindacabile in sede di legittimità la scelta del giudice d'appello di compensare o non compensare le spese di lite.
4. Col quarto motivo, infine, la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 92 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto compensare almeno le spese del secondo grado. 4.1. Anche questo motivo è inammissibile. La Corte d'appello ha regolato le spese correttamente secondo il principio della soccombenza, né è censurabile in sede di legittimità la scelta di non compensarle.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 5, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Mida s.r.l. alla rifusione in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; Ric. 2020 n. 06405 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -5- (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella ca