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Ordinanza — n. 26437/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding business travel allowances under specific mobility conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26437/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the taxpayer's cassation appeal against a regional tax commission decision denying tax benefits for business travel allowances. The court held that the lower court correctly applied the law requiring three concurrent conditions—no fixed workplace, continuous mobility, and a fixed allowance—to qualify for the special tax regime under Article 51, paragraph 6 of the TUIR. Consequently, the taxpayer's payments were deemed ordinary remuneration subject to standard tax rates rather than the preferential treatment for mobile workers.

Regesto Legislator

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Art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986; Art. 7-quinquies, D.L. n. 193/2016: The special tax regime for mobile workers applies only when a fixed workplace is absent, continuous mobility is required, and a fixed allowance is paid, distinguishing it from standard travel allowances.

Parole chiave

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business travel allowances tax regime mobile workers remuneration definition TUIR Article 51 cassation appeal dismissal dovere di collaborazione del contribuente arretrati d'imposta computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art.
Art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986
3 c.p.c., dell'art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986 e dell'art.
Art. 7-quinquies, D.L. n. 193/2016 convertito in L. n. 225/2016
917/1986 e dell'art. 7 — quinquies, D.L.
Art. 2697, comma 1, c.c.
3, c.p.c., dell'art. 2697, comma 1, c.c. in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 27093 del 24/10/2017
di questa Suprema Corte con sentenza n. 27093 del 24/10/2017) contenuta nell'art.
Sentenza n. 14047 del 07/07/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22606-2021 proposto da: COURIER SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di incorporante di ARCOBALENO SERVICES SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato STEFANO SALVATO, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO CORVINO, VINCENZO PUTRIGN ANO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 620/213/021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La società contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che aveva respinto l'appello del contribuente nonché l'appello incidentale dell'Ufficio, confermando la sentenza di primo grado in materia di indennità di trasferta, maggiori ritenute IRPEF e addizionali regionali. Il ricorso è affidato a due motivi. L'Avvocatura generale dello Stato spiega le difese con controricorso. In prossimità dell'adunanza, la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 7 — quinquies, D.L. n. 193/2016 convertito in L. n. 225/2016. Con il secondo motivo si profila violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 2697, comma 1, c.c. in relazione all'art. 51, commi 5 e 6, d.p.r. n. 917/1986 e all'art. 7 — Ric. 2021 n. 22606 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- quinques, comma 1, lett. c), D.L. n. 193/2016 convertito in L. n. 225/2016.

La questione investe l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 51 comma 6 TUIR in luogo di quello ex comma 5 alle indennità ai lavoratori che si traduce nell'interpretazione della clausola contrattuale del CCNL di settore. È dovuto intervenire il Legislatore con una norma di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva, come hanno chiarito le S.U. di questa Suprema Corte con sentenza n. 27093 del 24/10/2017) contenuta nell'art. 7-quinquies, del D.L. 193/2016 conv. in Legge n. 225 del 01/12/2016, secondo cui rientrano nella disciplina dei trasfertisti di cui all'art. 51, co. 6, del TUIR i lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: (i) Nel contratto o nella lettera di assunzione non deve essere indicata, una sede di lavoro; (ti) Si deve trattare di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; (iii) Va corrisposta al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, che gli va riconosciuta a prescindere dal fatto che il dipendente si rechi (o meno) in trasferta e dove la stessa si sia eventualmente svolta.

Si sottolinea come le tre condizioni sopra indicate debbano coesistere e, in mancanza anche di una soltanto di esse, al lavoratore va riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui all'art. 51 co. 5, del TUIR (sempreché, ovviamente, ne ricorrano le condizioni). Con la sentenza n. 14047 del 07/07/2020 questa Corte ha ribadito che, laddove la sede di assunzione costituisce un mero riferimento per la gestione burocratica del rapporto di lavoro ed il lavoratore viene normalmente chiamato a svolgere la propria attività in altro luogo, le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di "indennità di trasferta" e di "rimborso chilometrico" non beneficiano del trattamento Ric. 2021 n. 22606 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -3- fiscale previsto dall'art. 51, co. 5 del TUIR. Difatti, secondo la Corte, la retribuzione non costituisce soltanto il corrispettivo dell'effettiva prestazione di lavoro, ma, piuttosto, dell'impegno complessivo e personale assunto da chi si obbliga a lavorare alle dipendenze e nell'interesse altrui. Pertanto, "rientrano nel concetto di retribuzione non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa, ma anche tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto ed hanno origine e titolo nel contratto di lavoro".

L'esame dell'impugnata sentenza fa emergere come il giudice di merito abbia svolto gli accertamenti di fatto secondo lo schema normativo ritenuto corretto dalla giurisprudenza di legittimità. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte der ricorrente princip-a-10 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso gzi~-le a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. C