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Ordinanza — n. 26436/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding travel allowance tax treatment under Italian Income Tax Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26436/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision confirming first-instance rulings on travel allowances and tax surcharges. The taxpayer argued that specific legislative conditions for a favorable tax regime were met, while the opposing party contended the payments constituted taxable remuneration. The court ruled that the lower court correctly applied the law, finding the three statutory conditions for the special tax treatment did not coexist in the specific employment contract.

Regesto Legislator

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Art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986; Art. 7 — quinquies, D.L. n. 193/2016: The special tax regime for travel allowances applies only when a work location is unspecified, continuous mobility is required, and a fixed allowance is paid regardless of actual travel, as all three conditions must coexist.

Parole chiave

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Italian Income Tax Code Travel Allowance Taxation Remuneration Definition Cassation Appeal Dismissal Regional Tax Commission dovere di collaborazione del contribuente amministrazione fiscale imputazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art.
Art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986
3 c.p.c., dell'art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986 e dell'art.
Art. 7 — quinquies, D.L. n. 193/2016 convertito in L. n. 225/2016
917/1986 e dell'art. 7 — quinquies, D.L. n. 193/2016 convertito in L. n. 225/2016.
Art. 2697, comma 1, c.c.
3, c.p.c., dell'art. 2697, comma 1, c.c. in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 27093 del 24/10/2017
di questa Suprema Corte con sentenza n. 27093 del 24/10/2017) contenuta nell'art.
Sentenza n. 14047 del 07/07/2020
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 22600-2021 proposto da: COURIER SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RON1A, V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato STEFANO SALVATO, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO CORVINO, VINCENZO PUTRIGNANO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; //v - resistente - avverso la sentenza n. 622/13/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACAN ZAN I. RILEVATO La società contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che aveva respinto l'appello del contribuente nonché l'appello incidentale dell'Ufficio, confermando la sentenza di primo grado in materia di indennità di trasferta, maggiori ritenute IRPEF e addizionali regionali. Il ricorso è affidato a due motivi. L'Avvocatura generale dello Stato si è riservata di spiegare difese in udienza. In prossimità dell'adunanza, la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 7 — quinquies, D.L. n. 193/2016 convertito in L. n. 225/2016. Con il secondo motivo si profila violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 2697, comma 1, c.c. in relazione all'art. 51, commi 5 e 6, d.p.r. n. 917/1986 e all'art. 7 — quinques, comma 1, lett. c), D.L. n. 193/2016 convertito in L. n. 225/2016. La questione investe l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 51 comma 6 TUIR in luogo di quello ex comma 5 alle indennità ai Ric. 2021 n. 22600 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -2- lavoratori che si traduce nell'interpretazione della clausola contrattuale del CCNL di settore. È dovuto intervenire il Legislatore con una norma di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva, come hanno chiarito le S.U. di questa Suprema Corte con sentenza n. 27093 del 24/10/2017) contenuta nell'art. 7-quinquies, del D.L. 193/2016 conv. in Legge n. 225 del 01/12/2016, secondo cui rientrano nella disciplina dei trasfertisti di cui all'art. 51, co. 6, del TUIR i lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: (i) Nel contratto o nella lettera di assunzione non deve essere indicata, una sede di lavoro; (il) Si deve trattare di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; (iii) Va corrisposta al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, che gli va riconosciuta a prescindere dal fatto che il dipendente si rechi (o meno) in trasferta e dove la stessa si sia eventualmente svolta.

Si sottolinea come le tre condizioni sopra indicate debbano coesistere e, in mancanza anche di una soltanto di esse, al lavoratore va riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui all'art. 51 co. 5, del TUIR (sempreché, ovviamente, ne ricorrano le condizioni). Con la sentenza n. 14047 del 07/07/2020 questa Corte ha ribadito che, laddove la sede di assunzione costituisce un mero riferimento per la gestione burocratica del rapporto di lavoro ed il lavoratore viene normalmente chiamato a svolgere la propria attività in altro luogo, le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di "indennità di trasferta" e di "rimborso chilometrico" non beneficiano del trattamento fiscale previsto dall'art. 51, co. 5 del TUIR.

Difatti, secondo la Corte, la retribuzione non costituisce soltanto il Ric. 2021 n. 22600 sez. MT - ud. 06-07-2022 -3- corrispettivo dell'effettiva prestazione di lavoro, ma, piuttosto, dell'impegno complessivo e personale assunto da chi si obbliga a lavorare alle dipendenze e nell'interesse altrui. Pertanto, "rientrano nel concetto di retribuzione non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa, ma anche tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto ed hanno origine e titolo nel contratto di lavoro".

L'esame dell'impugnata sentenza fa emergere come il giudice di merito abbia svolto gli accertamenti di fatto secondo lo schema normativo ritenuto corretto dalla giurisprudenza di legittimità. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva erariale; PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento • da parte deli ricorrente irintiti2è dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso orincimit a norma del comma 1 -bi