Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26433/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court ruling quashed for lack of concrete reasoning on bank investigation costs deduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26433/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court quashed a tax court decision that had rejected an appeal regarding the deduction of business costs derived from a bank investigation. The lower court dismissed the claim by merely referencing the extensive documentation without providing a specific logical balance of the evidence. Consequently, the court found the lower judgment null due to a complete absence of concrete reasoning required by law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132 n. 4 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: A judgment is null if the court omits to indicate the elements from which its conviction is drawn or fails to provide a logical and legal examination of them, rendering the reasoning impossible to control.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullity of judgment lack of concrete reasoning tax deduction costs bank investigation evidence appeal against tax court contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 n. 4 c.p.c.
36 del D.Lgs 546/92 in combinato disposto con l'art. 132 n. 4 c.p.c., dell'art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per difetto assoluto si motivazione.
Art. 1 e Art. 36 del D.Lgs 546/92
CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e dell'art.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art.
art. 118 disp. att. c.p
4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art.
art. 2967 c.c
51 del DPR 633/72 in combinato disposto con l'art. 2967 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. VI-5, n. 9105/2017
Cass. Ric. 2021 n. 06164 sez. MT - ud. 06-07-2022 - S.U. n. 8053/2014
Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009
In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art.
Cass. V, n. 24313/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente f31/ ORDINANZA sul ricorso 6164-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro CASTELLANO SAS, ANIELLO VINCENZO, CASTELLANO ALFONSO; - intimati - avverso la sentenza n. 3929/18/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla CTR per la Campania, ove è stata confermata la sentenza di primo grado in materia di deduzione di costi di attività di impresa e tassazione di ricavi emersi da indagine bancaria per mancata giustificazione di prelievi e versamenti su conti correnti. Il ricorso è affidato a due motivi. At».c IYcontribuentq è rimaste intimate. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e dell'art. 36 del D.Lgs 546/92 in combinato disposto con l'art. 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per difetto assoluto si motivazione.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

Ric. 2021 n. 06164 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la raiz.° decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).

Nella specie, la CTR ha rigettato l'appello facendo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado, richiamando genericamente la corposa documentazione versata in atti e dichiarandola scrupolosamente esaminata, ma senza alcun riferimento concreto o bilanciamento dei diversi apporti probatori, di talché la motivazione si esaurisce in una serie di tautologiche affermazioni. Il primo motivo è quindi fondato ed assorbente. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del DPR 600/73 e dell'art. 51 del DPR 633/72 in combinato disposto con l'art. 2967 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..

Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per la Campania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio