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Ordinanza — n. 26430/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for lack of clarity in combining legal and factual reasoning defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26430/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by SIBET SRL against a regional tax commission's decision. The appellant argued that the lower court's reasoning violated constitutional standards by being contradictory or insufficient, but the court found the complaints lacked the necessary clarity to be treated as separate grounds. Consequently, the court ruled that the tax commission had adequately motivated its decision without apparent anomalies.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3 e 5; Art. 12 comma 7 L. 212/2000: The Court of Cassation requires clear separation between legal and factual reasoning defects; combined complaints are inadmissible unless they distinctly highlight specific interpretative or factual reconstruction errors.

Parole chiave

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Italian tax procedure Cassation appeal admissibility reasoning clarity requirement legal vs factual defects tax commission decision liquidazione aziendale a fini fiscali procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., n. 3 e 5
CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., con riferimento al numero 3 e 5 in relazione alla violazione dell'articolo 12, comma 7, della 1.
Art. 12 comma 7 L. 212/2000
360 c.p.c., con riferimento al numero 3 e 5 in relazione alla violazione dell'art. 12, comma 7 della 1.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 360 c.p
CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., con riferimento al numero 3 e 5 in relazione alla violazione dell'articolo 12, comma 7, della 1.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, 11 aprile 2018, n. 8915
Cass. S.U., 6 maggio 2015, n. 9100
Cass. S.U., 7 aprile 2014 n. 8053
Cass. 4 novembre 2013 n. 24679
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass.
Cass. 6 aprile 2011 n. 7921
27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass.
Cass. 21 settembre 2006 n. 20455
7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass.
Cass. 4 aprile 2006 n. 7846
20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass.
Cass. 9 settembre 2004 n. 18134
7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass.
Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357
18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2131-2021 proposto da: SIBET SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 18, presso lo studio dell'avvocato MARCIANO PETRILLO, che la rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,(C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1518/9/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZ ANI. RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio, con la quale veniva parzialmente accolto l'appello limitatamente all'importo della maggiore IVA dovuta ritenendo infondate le doglianze sul metodo accertativo per carenza dei presupposti e sulla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento. Il ricorso è affidato a tre motivi. L'Agenzia delle entrate spiega le proprie difese con controricorso. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., con riferimento al numero 3 e 5 in relazione alla violazione dell'articolo 12, comma 7, della 1. 212/00 — contraddittorietà della motivazione.

Con il secondo motivo si lamenta ancora violazione ex art. 360 c.p.c., con riferimento al numero 3 e 5 in relazione alla violazione dell'art. 12, comma 7 della 1. 212/00 — contraddittorietà della motivazione. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili. Per questa Corte è ammissibile il ricorso per Cassazione, il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass.

V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo Ric. 2021 n. 02131 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse t1 fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100, in linea Cass. V. n. 14756/2020). Nel caso di specie, non è ravvisabile tale chiarezza nello scindere la violazione di legge, segnatamente delle disposizioni in materia di motivazione dell'atto amministrativo, dal vizio di motivazione della sentenza, come parametro del giudizio di cassazione.

Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n.

5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. S.U., 7 aprile 2014 n. 8053). Ric. 2021 n. 02131 sez. MT - ud. 06-07-2022 -3- Nel caso di specie la sentenza non è affetta da motivazione apparente in quanto la CTR ha sufficientemente e coerentemente motivato in ordine all'esame nel merito delle questioni proposte a supporto del gravame, superando quel minimo costituzionale cui è vincolato il giudizio di questa Corte di legittimità.

Con il terzo motivo si solleva censura ex art. 360 c.p.c., con riferimento al numero 3 e 5 in relazione al metodo della ricostruzione dei ricavi. Le censure possono essere trattate congiuntamente poiché finiscono per proporre un'inammissibile richiesta di rivalutazione dell'apprezzamento operato dai giudici di merito in ordine all'ammissibilità del metodo accertativo utilizzato dall'amministrazione finanziaria. Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679;

Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM Ric. 2021 n. 02131 sez. MT - ud. 06-07-2022 -4- La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.quatromilacento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del riicorrente prir cir-F5UTZ1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso -12rilè