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Ordinanza Interlocutoria — n. 26408/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to determine if State retains liability for permanent tort after port management functions transferred to Region.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26408/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the interlocutory order to remand the case for public hearing to address the issue of standing. The appellants argued that the State remained liable for a permanent tort caused by coastal erosion at a port, despite the transfer of port management functions to the Region. The Court found the legal question regarding the continuity of liability after the administrative transfer significant enough to require full oral proceedings before deciding on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 105 lett. e) d.lgs. 112/98; For permanent torts, the successor entity's standing depends on whether the administrative transfer implies the succession of rights and obligations, not merely the transfer of management functions.

Parole chiave

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permanent tort liability administrative transfer of functions standing in public tort State succession of rights port management regulation interlocutory remand order legitimazione passiva inquinamento delle coste

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 112/98, art. 105, letter e)
art. 111 cod.proc.civ
112/1998, lo Stato aveva trasferito alle Regioni ogni competenza su porti di interesse regionale o interregionale, riservando a sé solo quella sui porti di interesse nazionale ed internazionale, e accoglieva, «non potendosi applicare alla fattispecie la disposizione di cui all’art. 111 cod.proc.civ.
art. 380-bis c.p
art. 2043 cod.civ
con l’unico motivo formulato il ricorrente deduce «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 cod.civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 493/1999
sez.un., n. 21690/2019
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25167/2020 R.G. proposto da : DI PRISCO GIUSEPPEe DI PRISCO LEDA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato NAPOLI FRANCESCO (NPLFNC55M27G288D) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difendeope legis; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n.300/2020 depositata i l 09/04/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: Giuseppe Di Prisco ricorre per la cassazione della sentenza n. 300-2020 della Corte d’Appello di Reggio Calabria, pubblicata il 9 aprile 2020, articolando un solo motivo,illustrato con memoria; resiste con controricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; il ricorrente espone di aver convenuto in giudizio, nella qualità di curatore speciale di Leda Di Prisco, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché il Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, accertatane la responsabilità, lo condannasse al risarcimento dei danni subiti dal fondo di proprietà di Leda Di Prisco; a tal fine dava atto che Leda Di Prisco aveva ricevuto per testamento un appezzamento di terreno situato nel Comune di Montebello Jonico e che, a causa della realizzazione del porto industriale di Saline Joniche ad opera della ex Cassa del Mezzogiorno, cui era subentrata l’Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno e, a seguito della sua soppressione, il Ministero convenuto, non preceduta da sufficienti studi volti ad accertare le condizioni climatiche e le dinamiche meteomarine, detto fondo aveva subito un massiccio fenomeno erosivo, iniziato nel 1984 e protrattosi con danni via via crescenti ed irreversibili che ne avevano determinato l’inghiottimento; il Ministero, costituitosi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità della domanda per incompetenza territoriale del Tribunale adito, la prescrizione del credito risarcitorio, il proprio difetto di legittimazione passiva, stante che l’opera mirava a realizzare interessi pubblici locali, e deduceva l’infondatezza delle pretese attoree; a seguito dell’accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale, il giudizio proseguiva dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il quale, con sentenza n. 1356/10, accoglieva, ritenendola fondata, l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero; pur ritenendo l’illecito permanente, per cui il dies a quo del diritto risarcitorio non poteva essere individuato nel 1984, anno in cui avrebbe cominciato a manifestarsi il danno, il giudice di primo grado osservava che l’avvenuto trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni aveva determinato la cessazione della condotta del soggetto estinto e l’inizio della condotta di quello ad esso succeduto, con la conseguenza che era cessato un periodo prescrizionale e ne era iniziato un altro; pertanto, il diritto al risarcimento del danno fatto valere nei confronti del Ministero era prescritto al momento della proposizione dell’azione, essendo la responsabilità del Ministero cessata con il trasferimento delle competenze alla Regione Calabria, avvenuto con il d.lgs. n. 112/1998;

Giuseppe Di Prisco e il Ministero impugnavano la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, il primo, in via principale, il secondo, in via incidentale; la Corte d’Appello, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva l’appello incidentale e, quindi, riteneva il Ministero carente di legittimazione passiva, in quanto, con le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 112/1998, lo Stato aveva trasferito alle Regioni ogni competenza su porti di interesse regionale o interregionale, riservando a sé solo quella sui porti di interesse nazionale ed internazionale, e accoglieva, «non potendosi applicare alla fattispecie la disposizione di cui all’art. 111 cod.proc.civ.

– che prevede la successione nel processo qualora il trasferimento del rapporto controverso da un ente all’altro avvenga in corso di causa mentre, nella fattispecie, il trasferimento delle funzioni era avvenuto prima dell’instaurazione del giudizio (in termini Cass., sez.un., n. 21690/2019) – l’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti … in quanto quest’ultimo non era più titolare di alcun diritto sui porti non di interesse nazionale, come quello di Saline Joniche, al momento della notifica dell’atto di citazione dell’atto introduttivo del giudizio, avvenuta il 1° marzo 2004»; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Considerato che:

1) con l’unico motivo formulato il ricorrente deduce «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 cod.civ. e del d.lgs. n. 112/1998 –Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio»; la tesi del ricorrente è che, postulando che la legittimazione passiva coincida con la titolarità del rapporto processuale, nel caso di trasferimento di competenze amministrative, la titolarità del rapporto processuale debba individuarsi sulla base degli effetti prodotti dal trasferimento: se il trasferimento produce un effetto successorio, nel senso che sono trasferiti i diritti e gli obblighi facenti capo alla struttura amministrativa cedente, allora quest’ultima acquisterà la legittimazione ad causam , se il trasferimento non implica detta successione, la titolarità dei rapporti conclusi prima del passaggio delle competenze non sarà attribuita al soggetto succeduto.

Allo scopo di supportare quanto esposto, il ricorrente richiama il d.lgs. 112/98, il cui art. 105, letterae), ha disposto il trasferiment o dallo Stato alle Regioni delle funzioni relative alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale e delle opere edilizie a servizio delle attività portuali, senza alcuna altra prescrizione in ordine alla successione delle Regioni nei diritti e negli obblighi sorti precedentemente al trasferimento.

La conclusione che ne trae è che non sia supportata dal punto di vista normativo la sostituzione della legittimazione ad agire dello Stato da parte di quella delle Regioni. Tantomeno potrebbe sostenersi che, dato il mancato esaurimento del rapporto all’atto del trasferimento, la Regione Calabria sia subentrata allo Stato. Tanto premesso, il ricorrente ritiene che i giudici di merito abbiano errato nel non rilevare che il sopravvenuto trasferimento di competenze, con la sostituzione del soggetto responsabile della condotta lesiva, aveva comportato l’esaurimento del comportamento contra iu s riferibile al soggetto sostituito e l’avvio di un nuovo comportamento suscettibile di porsi quale causa autonoma di un nuovo illecito permanente.

Di qui la tesi della persistente legittimazione passiva del Ministero in considerazione della imputabilità esclusiva allo stesso della condotta perpetrata prima del trasferimento delle funzioni, a prescindere dalla individuazione del momento in cui detto trasferimento eraavvenuto. La fonte dell’errore attribuito alla Corte risiederebbe nell’omesso esame del fatto che,quand’anche le competenze in materia di gestione dei porti fossero state trasferite alla Regione Calabria, lo Stato, attraverso il Ministero competente, avrebbe dovuto considerarsi esposto all’obbligo risarcitorio derivante dalle proprie condotte anteriorial trasferimento; a supporto del motivo il ricorrente pone la decisione di questa Corte, Sez.

Un., n. 493/1999, relativa ad una fattispecie ritenuta sovrapponibile a quella per cui è causa, la quale, decidendo della captazione di acque pubbliche senza titolo, inizialmente realizzata dalla Cassa del Mezzogiorno e successivamente dalla Regione Abruzzo, subentrata alla prima, aveva affermato che, agli effetti del risarcimento del danno da illecito permanente, la permanenza dovesse individuarsi non già con riferimento al danno, bensì avendo riguardo al rapporto tra il comportamento illecito dell’agente e il danno;

2) il Collegio ritiene che la quaestio iuris posta dal motivo di ricorso abbia un rilievo tale da renderne opportuna la trattazione in pubblica udienza con l'intervento delle parti e la partecipazione necessaria del P.G.; dispone conseguentemente il rinvio a nuovo ruolo della trattazione. PQM La Corte disponeil rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Terza