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Ordinanza Interlocutoria — n. 26392/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment, ordering file acquisition due to late filing and missing document allegations.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26392/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission's partial acceptance of his challenge to a 2004 tax assessment. The taxpayer argued the assessment was illegal due to missing supporting documents and the late filing of the appeal, while the tax agency contested the procedural defects. The court ruled that the alleged procedural irregularities required the acquisition of the full case file from lower courts before any substantive review could proceed.

Regesto Legislator

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Art. 7 L. 212/2000; Art. 3 L. 241/1990; Art. 42 c. 2 DPR 600/1973; Art. 39, 421 DPR 600/1973: When an appeal is deemed inadmissible due to procedural defects, the court must order the acquisition of the full case file from lower instances to verify the merits of the alleged irregularities.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility missing supporting documents late filing consequences tax assessment legality case file acquisition tassazione d'ufficio validità della tassazione fiscale computo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 7 of Law No. 212 of 2000
Art. 3 of Law No. 241 of 1990
Art. 42, paragraph 2 of D.P.R. No. 600 of 1973
Art. 39 and 421 of D.P.R. No. 600 of 1973
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Testo completo

nte ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 10698/2021 proposto da CONTARTESE PASQUALE rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. Filippo Gensabellae dall’avv. Nicola Di Pierro con domicilio eletto in Roma presso quest’ultimo difensore in via Tagliamento n. 55 (PEC: ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: acquisizione fascicolo di merito Cons. Est. Roberto Succio domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 7666/02/20 depositata in data 24/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - Contar t ese Pasquale, notaio, proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento notificatogli per l’anno 2004 a seguito di accesso presso il medesimo da parte di persona dell’Agenzia delle Entrate: - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Amministrazione Finanziaria; - la CTR accoglieva l’impugnazione dell’Ufficio ritenendo legittimo e fondato l’accertamento stante la sussistenza di numerose irregolarità contabili, operando presuntivamente la ricostruzione del reddito ponendo a base della sua determinazione le molteplici prestazioni professionali notarili indicate in repertorio e confrontandole con le fatture emesse; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

Considerato che: - rileva preliminarmente il Collegio che il secondo motivo si duole della illegittimità dell’avviso di accertamento contestato per violazione degli artt. 7 della L. n. 212 del 2000, 3 della L. 241 del 1990, 42 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, 39, 421 del medesimo d.P.R. per avere la CTR mancato di annullare l’atto impugnato in quanto privo degli allegati espressamente richiamati nel suddetto atto a supporto del recupero a tassazione dei maggiori compensi professionali; esso inoltre censura anche (nel primo periodo del motivo, a pag. 4 del Cons. Est.

Roberto Succio ricorso per cassazione) la mancata declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello erariale in quanto tardivamente proposto; - alla luce della denunciata inammissibilità dell’appello risulta necessario acquisire il fascicolo dei gradi del merito; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo dei gradi de