Cassation appeal dismissed due to invalid service of process requiring remittal for re-notification within strict time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by remitting the case for re-notification of the cassation petition to the contumacious taxpayer. The taxpayer had failed to appear in the appellate proceedings, and the service of the appeal was deemed null because it was delivered at an address different from that prescribed by Article 330, paragraph 3 of the Civil Procedure Code. Consequently, the Court ordered the remittal to the registry to allow the taxpayer to effect proper service within a newly granted 60-day period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 330, comma 3 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: Service of a cassation appeal to a party remaining contumacious in the appellate instance, performed at an address other than that prescribed by law, is null and non-existent, necessitating remittal for re-notification within the brief term for appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 33530/2020proposto da: Agenzia delle Entrate - Riscossione (C.F. : 13756881001 ) , in pe rsona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Benvenuto Mobili s.r.l.; -intimata – -avverso la sentenza n. 1049 / 0 3 / 20 1 9 emess a d a l la C TR Calabria in data 03/04/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto infatto Intimazione pagamento relativo a cartelle – AdE avvalsasi di professionista appartenente al libero foro 1. La Benvenuto Mobili s.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza avverso l’intimazione di pagamento riferita a numerose cartelle di pagamento per tributi erariali non pagati.
2. La Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del ricorso, annullava gli avvisi di intimazione e gli atti presupposti.
3. La sentenza veniva impugnata da Agenzia Entrate-Riscossione e la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Calabria dichiarava inammissibile l’appello, essendosi l’Agenzia delle Entrate - Riscossione avvalsa di un avvocato del libero foro.
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. La contribuente non ha svolto difese.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Con ordinanza interlocutoria del 6/10/2021 veniva acquisito i fascicolo dei giudizi di merito. Ritenuto in diritto - rilevato che il ricorso per cassazione risulta notificato alla Benvenuto Mobili s.r.l., a mezzo pec, all’Avv. Teresa Tucci, la quale la rappresentava nel corso del giudizio di primo grado, laddove la contribuente non si è costituita in sede di appello; -considerato che la notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa (Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018);-considerato che occorre, pertanto, rimettere la causa sul ruolo, al fine di consentire alla ricorrente la rinnovazione della notifica nel termine all’uopo concesso;
P.Q.M.
La Corte rimette la causa sul ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della Benvenuto Mobili s.r.l. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di sua competenza. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di