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Ordinanza — n. 26389/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against regional commission's analytical-inductive VAT assessment ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26389/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to uphold an analytical-inductive VAT assessment. The taxpayer argued procedural violations regarding the defense of their rights and the application of res judicata, while the tax authority contended the assessment was legally sound based on significant discrepancies in inventory records. The court ruled that the lower tribunal had properly examined the taxpayer's defenses and correctly applied the specific legal framework for analytical-inductive assessments, thereby dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 39 c. 1 lett. d) d.P.R. n. 600/1973; Art. 360 c.p.c.: The analytical-inductive assessment method relies on macroscopic discrepancies rather than accounting untrustworthiness, and procedural defects not affecting the essence of the defense do not invalidate the judgment.

Parole chiave

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analytical-inductive assessment VAT liability tax procedural law res judicata exception Cassation appeal indagine per frode iva assoggettamento all'IVA direttiva sull'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 39 c. 1 lett. d) d.P.R. n. 600/1973
3 e seguenti dell’atto di appello erariale, ove si critica la sentenza della CTP proprio quanto alla ritenuta violazione dell’art. 39 del d.P.R.
Art. 360 c.p.c.
112 c.p.c., omesso esame della doglianza relativa alla pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell’appello per intervenuto giudicato su più capi decisionali della sentenza; omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.
Art. 132 c.p.c.
380 bis c.p.c.; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo di gravame lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 329 c.p.c.
3 c.p.c.,dell’art. 329 c.p.c. e dell’art.
Art. 53 d. Lgs. n. 546/1992
Art. 39 d.P.R. n. 600/1973
3 e seguenti dell’atto di appello erariale, ove si critica la sentenza della CTP proprio quanto alla ritenuta violazione dell’art. 39 del d.P.R.
Art. 54 c. 2 d.P.R. n. 633/1972
600 del 1973 e dell’art. 54 c.
art. 380 bis c.p
art. 132 c.p
380 bis c.p.c.; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo di gravame lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.5, Sentenza n. 12259 del 19/05/2010
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28305/2021 proposto da EUROCOSTRUZIONI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’ avv. Emma Cersosimo (PEC: avvemmacersosimo@pec.giuffre.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - co ntroricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 958/02/21 depositata in data 31/03/2021, non notificata;

Oggetto: accertamento analitico -induttivo Cons. Est. Roberto Succio udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la società Eurocostruzioni S .r.l. proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento notificatole per l’anno 2012 per iva e imposte dirette; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Amministrazione Finanziaria; - la CTR accoglieva l’impugnazione dell’Ufficio, considera ndo legittimo l’accertamento analitico –induttivo di cui all’art. 39 c. 1 lett.

d) ultimo periodo del d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo che la differenza macroscopica tra i quantitativi di merce acquistata e quelli di merce venduta e la denuncia di percentuali di sfrido ben maggiori di quelle contestate rappresentavano gravissime ed univoche presunzioni di vendita senza emissione di fattura; - ricorre a questa Cor te la società contribuente con atto affidato a tre motivi e illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c.; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo di gravame lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. c. 1 n. 3, mancata indicazione nella sentenza delle richieste della società resistente; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., omesso esame della doglianza relativa alla pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell’appello per intervenuto giudicato su più capi decisionali della sentenza; omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per non avere la CTR fatto riferimento in sentenza alle eccezioni svolte dalla contribuente con le controdeduzioni in appello relative all’inammissibilità del gravame per intervenuto giudicato su più capi decisionali della sentenza;

Cons. Est. Roberto Succio - il motivo è infondato, avendo la CTR in concreto esaminato le difese della società; - invero, trova applicazione qui il medesimo principio espresso tempo fa da questa Corte ( in termini si veda Cass. Sez.5, Sentenza n. 12259 del 19/05/2010) , secondo cui l'omessa indicazione del nome del difensore del contribuente nell'epigrafe della sentenza della commissione tributaria non costituisce di per sé motivo di nullità della sentenza stessa in difetto di una reale violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa; - nel presente caso, trovando applicazione il principio sopra richiamato, deve ritenersi che il non aver riportato in sentenza le difese della società non è indice di violazione di tal fondamentale diritto, poiché le ragioni della stessa sono state prese debitamente in esame, in concreto, consentendo quindi l’esercizio del diritto di costituzionale di difesa; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,dell’art. 329 c.p.c. e dell’art. 53 del d.

Lgs. n. 546 del 1992,per non avere la CTR rilevato il giudicato formatosi a seguito della parzialità del ricorso in appello, che avrebbe dovuto indurre il giudice di secondo grado a dichiarare l’impugnazione inammissibile; - il motivo è infondato, alla luce del contenuto dell’atto di appello dell’Ufficio, il quale a pag. 3 terzultimo periodo critica la sentenza della CTP proprio quanto alla ritenuta violazione dell’art. 12 c. 7, primo periodo oltre che in forza di pag. 3 e seguenti dell’atto di appello erariale, ove si critica la sentenza della CTP proprio quanto alla ritenuta violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 c. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972; - tali puntuali censure hanno quindi, diversamente da quanto argomentato in ricorso, investito e colpito, contestandoli, Cons. Est.

Roberto Succio proprio i capi decisionali che si assumono esser rimasti indenni da critiche; - ne è pertanto conseguito il pieno effetto devolutivo dell’impugnazione in forza del quale la CTR ha dovuto, correttamente, riesaminare tali profili; - il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 53 del d. lgs. n. 546 del 1992 per avere erroneamente la CTR ritenuto irregolare la tenuta della contabilità ovvero inattendibili le scritture contabili; - il motivo è inammissibile; - esso cozza infatti contro l’accertamento in fatto operato dalla CTR secondo la quale la tipologia di accertamento utilizzato dall’Ufficio è quella analitico-induttiva ex art. 39 c. 1 lett.

d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e non quella induttiva ex art. 39 c. 2 del medesimo d.P.R. che si fonda, diversamente dalla prima, sulla inattendibilità delle scritture contabili; - per tali ragioni, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13 , comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell'ulteriore im porto a titolo di contributo unificato Cons. Est. Roberto Succio pari a quello previsto pe