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Ordinanza — n. 26379/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on signature but allows second ground for missing sector study analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26379/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the first appeal ground inadmissible for omitting a ruling on a procedural signature issue, while accepting the second ground for failing to examine a decisive fact regarding the taxpayer's sector study. The court held that omissions of rulings do not apply to procedural objections but must address substantive facts essential to the case. Consequently, the lower tax court's decision was annulled and remanded for a new judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 4; Art. 360 c.p.c. n. 5: The omission of a ruling is not admissible for procedural objections but is required for decisive factual omissions affecting the outcome.

Parole chiave

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tax appeal procedure omission of ruling sector study classification procedural objection inadmissibility remand for new judgment rettifica delle detrazioni computo del reddito ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Considerato che: - il primo motivo di ricorso si duole dell’omessa pronuncia e della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360 c.p.c. n. 4
in relazione all’art. 360 c.
Art. 360 c.p.c. n. 5
in relazione all’art. 360 c.
Art. 348 bis c.p.c.
art. 112 c.p
Considerato che: - il primo motivo di ricorso si duole dell’omessa pronuncia e della violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 348 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.2, Ord. n. 1876 del 25/01/2018
Cass. Sez.3, Sen. n. 25154 del 11/10/2018
Cass. Sez.3, Sentenza n. 10422 del 15/04/2019
Cass. Sez. 5, Ord. n. 33329 del 17/12/2019
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 8315/2021 proposto da MANERA NUNZIO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Gianfilippo Ceccio (PEC: avv.gianfilippoceccio@pec.giuffe.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - intimata - Oggetto: firma atto di appello dell’Ufficio Cons. Est.

Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 7238/10/19 depositata in data 10/12/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogli per IRPEF, IRAP e IVA riferite all’anno 2000 con il quale era rettificata la dichiarazione in forza dell’applicazione degli studi di settore; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

Considerato che: - il primo motivo di ricorso si duole dell’omessa pronuncia e della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di ritenere difettosodella firma l’atto di appello dell’Ufficio, sottoscritto da funzionario delegato da direttore dell’Ufficio quest’ultimo dichiarato sospeso dalle funzioni in forza di una ordinanza del Tribunale di Messina, sez. lavoro, in fase cautelare nel giudizio n. r.g. 5155/2011; - il motivo è inammissibile; - in primo luogo, la Corte ritiene che, come già statuito (Cass.

Sez.2, Ord. n. 1876 del 25/01/2018; si veda anche Sez.3, Sen. n. 25154 del 11/10/2018 ) il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali; tale vizio può prospettarsi solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito; Cons. Est. Roberto Succio - tanto che ove il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass.

Sez.3, Sentenza n. 10422 del 15/04/2019); - il secondo motivo si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR omesso di considerare l’aver il contribuente svolto l’attività di “rettifica di motori di autovetture”, al quale non poteva applicarsi lo studio di settore SD32U, comprensivo dell’attività di “fabbricazione e costruzione di macchine ed altro materiale meccanico”; - il motivo è fondato; - effettivamente, a fronte della contestazione da parte del contribuente relativa all’applicazione alla propria situazione di un diverso studio di settore rispetto a quello utilizzato dall’Ufficio, era onere della CTR esaminare e risolvere la questione; essa invece non ha affrontato la questione, logicamente preliminare e decisiva per il giudizio, dell'adeguatezza dello studio medesimo alla realtà economica dell'impresa accertata con ciò mancando di svolgere la dovuta indagine in ordine alla fondatezza degli elementi addotti dal ricorrente per contrastare l'applicabilità di studio e cluster (Cass.

Sez. 5, Ord. n. 33329 del 17/12/2019); Cons. Est. Roberto Succio - per le sopra esposte ragioni, va quindi accolto il s econdo motivo di ricorso e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appello per l’ulteriore corso del giudizio; p.q.m. dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del prese