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Ordinanza — n. 26378/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to insufficient reasoning in second-instance tax judgment regarding VAT fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26378/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court's decision to reject a VAT deduction denial. The lower court had accepted the taxpayer's claim that they acted in good faith regarding non-existent paper mill operations, citing lack of evidence for fraud. The Court found the second-instance judgment legally flawed because it failed to logically connect the specific facts and arguments presented by the tax authority to its final conclusion, rendering the reasoning insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.c.; art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c.; art. 36, comma 2, nr. 4, d.lvo nr. 546/92: A second-instance judgment is void if it omits a concise exposition of the factual and legal reasons for the decision, failing to specify the evidence relied upon or the logical path to the conclusion.

Parole chiave

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insufficient reasoning tax appeal VAT deduction good faith defense Cassation review logical connection tax fraud evidence eccezione di buona fede

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c.
111,comma 6, Cost.), e cioè dell'art. 132 , comma 6, n.
Art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c.
c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c.; si sostiene la nullità della sentenza, in quanto contenente motivazione carente, illogica e contraddittoria.
Art. 36, comma 2, nr. 4, d.lvo nr. 546/92
c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nr.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
artt. 132 c.p
Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 d.lvo nr.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8053/2014
Cass. n. 2876/2017
Cass. n. 1461/2018
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24111/2020proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Euro Marche 2000s.r.l. in liquidazione ; -intimata – -avverso la sentenza n. 1341 / 07/ 20 19 emess a d a l la C TR Veneto in data 16/12/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

Ritenuto infatto Avviso accertamento disconoscimento detrazione Iva – Operazioni soggettivamente inesistenti – Prova a carico del contribuente 1. La Euro Marche 2000 s.r.l. in liquidazione impugnava l’avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia dell’Entrate, sulla scorta delle risultanze del PVC, che aveva scoperto un sistema frodatorio di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte di società cartiere , aveva disconosciuto, per quanto di interesse in questa sede, la detrazione Iva, recuperando a tassazione l’imposta per l’anno 2005.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia accoglieva il ricorso.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettava l’appello, rilevando che la presunta evasione non era supportata da elementi di gravità, precisione e concordanza e che la contribuente aveva dimostrato la propria buona fede, non potendo conoscere la natura di “cartiere” delle società emittenti le fatture e non essendo coinvolta nel mancato versamento dell’IVA da parte delle società interposte.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio sulla scorta di un unico motivo. Il contribuente non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 d.lvo nr. 546/92, 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c.; si sostiene la nullità della sentenza, in quanto contenente motivazione carente, illogica e contraddittoria. 1.1. Il motivo è fondato. E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione . E’ stato altresì precisato (in termini, Cass.n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111,comma 6, Cost.), e cioè dell'art. 132 , comma 6, n. 4, c.p.c. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologod.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per per venire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giud icato iuxta alligata et probata (cfr.

Cassn. 2876/2017 e n. 1461/2018). 1.2. Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate, come risulta dall’esame del motivo di appello riprodotto in ossequio al principio di specificità nel corpo del ricorso, aveva mosso specifiche contestazioni alla sentenza di primo grado. In particolare, l’appellante, sulla scorta della consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell'ambito di una frode carosello, criticava l’appellata sentenza rilevando che i giudici di primo grado, stante la natura di cartiera delle società fornitrici della contribuente, secondo quanto emergeva in modo incontrovertibile dalle risultanze PVC - il cui estratto è stato trascritto nel ricorso -, avrebbero errato nel ritenere sussistente la prova del contribuente di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, desumendola dalla regolarità e congruità dei pagamenti e dal quantitativo minimo di veicoli acquistati, elementi che, secondo il richiamato indirizzo giurisprudenziale, erano irrilevanti ai fini della prova liberatoria.

A fronte di tali specifiche argomentazioni, la CTR si è limitata ad affermare che La presunta evasionenon è sorretta da elementi fattuali di gravità, precisione e concordanza tenuto conto di quanto dichiarato nel PVC … . Il contribuenteaveva dimostrato la propria buona fede , non potendo sapere che si sarebbe potuto riscontrare che le stesse fossero “ cartiere ” … Il pagamento era avvenutomediante l’intervento del prezzi di mercato … L a mancata presentazione della dichiarazione, e il mancato versamento dell’Iva, non è cosa ascrivibile al ricorrenteche non lo avrebbe comunque coinvolto .

Si tratta di affermazioni generiche ed apodittiche che non solo sono prive di elementi concreti a supporto delle conclusioni, ma non tengono assolutamente conto di quanto minuziosamente rappresentato, in fatto ed in diritto, dall’Ufficio con il motivo di appello. Ciò rende impossibile apprezzare l'iter logico posto a fondam ento della decisione di appello.

2. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale del Veneto in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spesedel presente giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio