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Ordinanza — n. 26377/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against land tax assessment due to multiple valid legal reasons in the lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26377/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax agency's appeal inadmissible because it challenged only one of several independent legal grounds used by the lower court to uphold the land tax assessment. The lower court rejected the taxpayer's request for a direct valuation, relying on both a market-based approach and specific technical reports from engineering firms and an expert professor. The court ruled that since the lower court's decision was supported by multiple sufficient reasons, attacking just one does not justify overturning the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Cassazione Sez. 3, Ord. n. 15350/2017, n. 15399/2018, n. 10815/2019: When a lower court decision rests on multiple independent and sufficient legal reasons, an appeal challenging only one of them is inadmissible, as the remaining valid grounds sustain the original judgment.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility multiple legal reasons land tax assessment direct valuation method technical expert reports market approach valuation cassation procedure rules stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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R.D.L. n. 652 del 1939
Considerato che: - l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di catasto edilizio urbano di cui al R.D.L. n. 652 del 1939, all’art.
art. 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949
652 del 1939, all’art. 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949, all’art.
art. 11 del d. L. n. 70 del 1988
1142 del 1949, all’art. 11 del d. L. n. 70 del 1988 in relazione Cons.
art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
Roberto Succio all’art. 360 c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Ord. n. 15350 del 21/06/2017
Cass. Sez. 3, Ord. n. 15399 del 13/06/2018
Cass. Sez. 3, Sent. n. 10815 del 18/04/2019
15399 del 13/06/2018; Cass. Sez. 3, Sent. n. 10815 del 18/04/2019)ove la sentenza di merito sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e Cons.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 25786/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro S.I.E.C.I. SISTEMI INFORMATICI EDIILIZIA CIVILE INDUSTRIALE s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - Oggetto: classamento catastale –c.d. DOCFA Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3434/11/21 depositata in data 08/07/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la società S.I.E.C.I. s.r.l. ricorreva avverso l’avviso di accertamento catastale notificatole con il quale l’Amministrazione Finanziaria rettificava la rendita catastale di un immobile sito in Roma, attribuendo la categoria D/8 con rendita di euro 38.714,50 anziché la medesima categoria con rendita di euro 26.934,00 proposta in sede di DOCFA dalla contribuente; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’Amministrazione Finanziaria; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello ritenendo necessaria la c.d.

“stima diretta” del bene, in quanto posto in categoria D/8, quale fabbricato costruito o adattato per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicale trasformazione e comunque risultando corretta la rendita attribuita in sede di DOCFA anche alla luce dei dati tecnici riportati in una relazione generale della Presint Engineering s.r.l. e in una perizia del prof. Martino; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente è rimasta intimata;

Considerato che: - l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di catasto edilizio urbano di cui al R.D.L. n. 652 del 1939, all’art. 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949, all’art. 11 del d. L. n. 70 del 1988 in relazione Cons. Est. Roberto Succio all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR aver reso motivazione apodittica senza confermare i motivi per i quali l’Amministrazione avrebbe violato le disposizioni di legge in materia di accertamento catastale; - il motivo è inammissibile; - l’unico mezzo dedotto, invero, censur a esclusivamente una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, aggredendo la sola statuizione della CTR (ritenuta dal ricorrente erronea) che avrebbe mancato di riconoscere la legittimità dell’operato dell’Ufficio, che ha in concreto, invece, effettuato una stima diretta così come previsto per legge, fondando la valutazione del bene sull’approccio “di mercato”; - tal doglianza, però, lascia del tutto immune da censura l’altra ratio decidendi espressa dal giudice dell’appello, secondo il quale “deve infine rilevarsi che la correttezza del valore della rendita catastale proposta dalla odierna appellata si base su dati tecnici riportati, in sede di relazione generale, dalla Srl Presint Engineering, e in sede di specifica perizia effettuata dal Prof. Martino”; - in forza di questa ulteriore ragione, l a CTR infatti ha comunque ritenuto illegittimo l’atto impugnato anche in quanto la valutazione operata dal contribuente è risultata tecnicamente corretta, mentre la diversa valutazione dell’Ufficio è risultata tecnicamente non corretta, in forza dell’esame delle considerazioni tecniche che andavano espresse sul punto; - orbene, questa Corte costantemente insegna che (Cass.

Sez. 3, Ord. n. 15350 del 21/06/2017; Sez. 3, Ord. n. 15399 del 13/06/2018; Cass. Sez. 3, Sent. n. 10815 del 18/04/2019)ove la sentenza di merito sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e Cons. Est. Roberto Succio logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rilievo di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione diretto a censurare solo una di esse - consentito in applicazione del principio della “ragione più liquida” - rende irrilevante l’esame degli altri motivi, atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile; - pertanto, poiché una delle due rationes decidendi enunciata dalla sentenza di appello non è stata colpita con il ricorso, lo stesso va dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a pronu ncia sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata società; - risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n