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Ordinanza — n. 26376/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal due to apparent lack of reasoning regarding alleged fictitious employee outsourcing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26376/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's incidental appeal and the taxpayer's main appeal regarding a regional tax commission decision. The taxpayer argued the lower court failed to provide sufficient reasoning for finding fictitious employee outsourcing, while the tax authority contested the dismissal of penalties. The court ruled that the lower court's statement was insufficient to reveal the logical basis of its conviction, constituting a violation of law under Article 360 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; When a judgment, despite having text, fails to make the reasoning perceptible or addresses arguments without logical coherence, it constitutes a violation of law.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning fictitious employee outsourcing violation of law tax appeal dismissal Code of Civil Procedure spese d'esercizio tassa sul traffico pesante rimborso delle spese di trasporto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
546 del 1992 (art. 360, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
546 del 1992 (art. 360, n.
Art. 2909 c.c.
Art. 112, 336 and 329, second comma, c.p.c.
artt. 2909 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021
Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599
Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053
Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass.
Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232
8053; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n.
Cass., 18 settembre 2019, n. 23216
22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n.
Cass., 23 maggio 2019, n. 13977
23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n.
Cass., 7 aprile 2017, n. 9105
13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass.
Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667
9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass.
Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599
7667; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599, Cass.
Cass. Sez.6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022
Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 26036/2021 proposto da S. G. S. Servizi Generali Speciali S .r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’ avv. prof. Salvatore Sammartino (PEC: salvatoresammartino@avvocatiagrigento.it) –ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: sentenza – motivazione apparente Cons. Est.

Roberto Succio domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 2900/08/21 depositata in data 25/02/2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la S. G. S. Servizi Generali Speciali S .r.l. proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento notificatole per l’anno 2008 a seguito di verifica della GdF, con il quale erano disconosciuti costi da fatture emesse dalla cooperativa Trasporti e spedizioni a r.l., in quanto ritenuti da operazioni oggettivamente inesistenti; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Amministrazione Finanziaria; - la CTR accoglieva l’impugnazione dell’Ufficio, dichiarando passata in giudicato la statuizione del primo giudice in ordine alla non debenza delle sanzioni; - ricorre a questa Corte la società c ontribuente con atto affidato a sette motivi che illustra con memoria; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate che ha anche presentato ricorso in via autonoma contro la stessa sentenza; la società resiste con controricorso al ricorso dell’Amministrazione;

Considerato che: - va in primo luogo qualificato come ricorso incidentale il ricorso per cassazione dell’Amministrazione finanziaria: esso risulta notificato in data 20 ottobre 2021, in data successiva al ricorso notificato dalla società contribuente, che risale al 18 ottobre 2021; - questa Corte con orientamento costante ritiene (Cass. Sez.3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/202 1) che il principio Cons. Est. Roberto Succio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in viaincidentale nello stesso processo e perciò, n el caso diricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogniricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, inricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto operativi.

Tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnanteprincipale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione; - venendo ai motivi del ricorso principale, va esaminato per primo in quanto dirimente il terzo motivo; - esso si duole della nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art.132, n.4, c.p.c. e dell’art. 36, n. 4, d.

Lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, n. 4, c.p.c.); - ritiene parte ricorrente che la s entenza gravata sia nulla per palese violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 36, n. 4, d. Lgs. n. 546/92, rilevante ai fini dell’art. 360, n. 4, c.p.c., in quanto la Commissione Tributaria Regionale si è limitata a richiamare, a pag. 2, alcuni elementi posti a fondamento dell’appello, senza fornire alcuna motivazione sulle circostanze che l’hanno condotta ad accogliere tali elementi. Cons. Est. Roberto Succio Vero è che la Commissione considera inequivocabilmente provata l’eterodirezione dei lavoratori, senza fornire però qualsivoglia motivazione con riferimento alle ragioni per le quali ha ritenuto provato che tale eterodirezione sia effettivamente avvenuta; - il motivo è fondato; - questa Corte ha più volte stabilito (Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599;

Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599, Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; si vedano anche Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; in ultimo Cass. Sez.6 - 1 , Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022) , che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, che si converte in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture; - nel presente caso, la CTR ha ritenuto che “la provata eterodirezione del personale e delle attrezzature da parte dell’amministratore della società appaltante, costituisce prova inequivocabile dell’interposizione fittizia di personale e della soggettiva inesistenza delle fatture in contestazione”; - a fronte di tal asserzione, il giudice di merito ha però qui in concreto omesso di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento o comunque li ha indicati Cons. Est.

Roberto Succio senza una compiutadisamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; - in particolare, l’affermazione sopra detta non risulta esser stata preceduta dalla disamina delle articolate ragioni esposte dal contribuente in sede di controdeduzioni, trascritte in ricorso per cassazione, con le quali il giudice del gravame ha del tutto mancato di confrontarsi; - conseguentemente, in accoglimento del terzo motivo di ricorso principale, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame; i restanti motivi di ricorso sono assorbiti nella decisione che precede; - parimenti, il ricorso incidentale dell’Amministrazione , affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e degli artt. 11 2, 336 e 329, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato l’avviso di accertamento opposto in prime cure «ad esclusione della irrogazione delle sanzioni»,risulta assorbito; p.q.m. accoglie il terzo motivo di ricorso principale; dichiara assorbiti i restanti motivi; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo di ricorso principale accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in di