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Ordinanza — n. 26374/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court ruling quashed due to apparent lack of reasoning violating constitutional minimum standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26374/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed a tax court decision because it failed to provide sufficient reasoning, violating constitutional minimum standards. The taxpayer argued the lower court merely referenced documents without explaining why they were inadequate, rendering the decision's logic imperceptible. The court held that such generic references prevent effective judicial review and thus mandated a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 111 c. 6 Cost.: A judgment is void if its reasoning is graphically present but logically absent, failing to meet the constitutional minimum required for a discernible decision-making process.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning constitutional minimum standard tax administrative litigation judicial review standards Cassazione quashing order impugnazione di decisioni amministrative assistenza amministrativa fiscale ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione apparente; e della violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 111 c. 6 Cost.
per avere la CTR reso motivazione apparente; e della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 c. 6 Cost. in relazione all’art.
Art. 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. N. 546 del 1992
Considerato che: - va esamin ato per primo, in quanto dirimente ai fini del decidere, il secondo motivo di ricorso; con tal mezzo di impugnazione ci si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 c.
Art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c.
546 del 1992 e dell’art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 871 del 15/01/2009
Cass. n. 2067/98
Cass. n. 1756/06
Cass. n. 9113/12
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 21361/2021 proposto da CITRUS VITA s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’avv. Nicola Verderico (PEC: nicola.verderico @pec.giuffre.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 964/16/21 depositata in data 29/01/2021;

Oggetto: sentenza – motivazione apparente Cons. Est. Roberto Succio udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la CITRUS VITA s.r.l. proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento notificatole per l’anno 2008 a seguito di verifica della GdF; - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Amministrazione Finanziaria; - la CTR accoglieva l’impugnazione dell’Ufficio; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

Considerato che: - va esamin ato per primo, in quanto dirimente ai fini del decidere, il secondo motivo di ricorso; con tal mezzo di impugnazione ci si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 c. 2 n. 4del d. Lgs. N. 546 del 1992 e dell’art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione apparente; e della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 c. 6 Cost. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione che non attinge la soglia del c.d.

“minimo costituzionale”; - il motivo è fondato; - la motivazione della pronuncia è effettivamente apparente; - come è noto questa Corte ritiene, con orientamento del tutto consolidato e ancora di recente ampiamente confermato ( in termini Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; Cass. Sez.5, Sentenza n. 871 del 1 5/01/2009) che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante Cons. Est.

Roberto Succio argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture; - nel presente caso, la CTR ha ritenuto che “…la produzione di numerosi documenti da parte della società non sia nel caso specifico adeguata e sufficiente a contrastare le contestazioni di cui all’atto impugnato”, con ciò operando in sede di motivazione un generico rinvio alla documentazione nella sua totalità, che assume esaminata senza specificarne il contenuto e senza quindi esprimere le ragioni, che restano ignote, in ordine alla quale ha ritenuto la inadeguatezza e insufficienza di cui dice; - è al lora evidente che il giudice di merito ha qui in concreto omesso di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento o comunque gli ha indicati tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 2067/98; 1756/06; 9113/12); - conseguentemente, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame; il primo motivo di ricorso è assorbito nella decisione che precede; p.q.m. accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione che deciderà anche quanto alle spese del pres