Italian Supreme Court dismisses VAT refund appeal due to expired statute of limitations and insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by La Colombo S.p.a. against the Regional Tax Court's refusal to refund VAT credits. The taxpayer argued that the tax authority had failed to contest the claim within the statutory limitation period, yet the lower court rejected the refund based on missing documentation and contrary evidence. The court ruled that no crystallization of the credit exists for the taxpayer and that the lower court's reasoning, while brief, met the constitutional minimum required for a valid judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 30, 38 bis, 54, 57 DPR 633/1972; The statute of limitations for tax assessment bars VAT refund claims if the authority did not contest the credit within the prescribed period, and insufficient motivation does not constitute a ground for cassation if the decision exceeds the constitutional minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 9636/2021 proposto da LA COLOMBO S.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’avv. prof. Andrea Giovanardi e dall’avv. prof. Giuseppe Marini con domicilio eletto in Roma presso quest’ultimo difensore in via di Villa Sacchetti n. 9 (PEC: giuseppe.marini@ordineavvocatiroma.org) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: diniego rimborso credito IVA Cons. Est.
Roberto Succio domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2138/13/20 depositata in data 01/10/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - LA COLOMBO S.p.A. proponeva ricorso contro il diniego di rimborso di un credito iva da essa acquistato dalla società PES S.r.l. in fallimento; - la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la contribuente; - la CTR rigettava l’impugnazione ritenendo non prova ti i presupposti del credito chiesto a rimborso a seguito della mancata produzione della documentazione richiesta dall’Ufficio oltre che in forza di elementi di segno contrario; - ricorre a questa Corte LA COLOMBO S .p.a. con atto affidato a due motivi,illustrati da memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. la violazione di legge, la violazione e falsa applicazione degli artt. 30. 38 bis, 54 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972,per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimo il diniego di rimborso del credito IVA formatosi i periodi d’imposta rispetto ai quali risultava già decorso il termine decadenziale di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate; - il motivo è infondato in quanto non opera, nelle controversie di rimborso come quella per cui è causa, alcuna “cristallizzazione” nell’an e nel quantum del credito in parola (Cass.
Cons. Est. Roberto Succio Sez.UU. Sentenza n. 21766 del 29/07/2021 ma anche la successiva Cass. Sez. 5, n. 11698 del 11/04/2022) in capo all’Ufficio e a favore del contribuente; - il secondo motivo si duole ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. della nullità della sentenza e del procedimento, per violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c.,in quanto dalla motivazione della sentenza non sono evidenti le ragioni per le quali il giudice ha ritenuto legittimo negare il rimborso del credito IVA benché l’Agenzia delle Entrate non avesse contestato l’ane il quantum con un atto impositivo entro i termini di decadenza dall’attività accertativa; - il motivo è infondato; - esso, nella sua concreta articolazione, costituisce invero censura relativa all’insufficienza motivazionale (denunciandosi in atto l’utilizzo di “argomentazioni incomplete” -pag. 14 ultimo periodo del ricorso per cassazione) che non è non ammessa in presenza di motivazione della sentenza che si pone al di sopra del c.d.
“minimo costituzionale” (Cass. SS. UU. sent. n. 8053 del 07/04/2014); - per tali ragioni, il ricorso è quindi rigettato; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.300,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 , comma 1 - quater del d. P . R . n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Cons. Est.
Roberto Succio pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma