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Ordinanza — n. 26372/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for inadmissible merit review and burden of proof violations regarding fake invoices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26372/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Alessandro Terranova's appeal against a regional tax commission decision regarding tax fraud. Terranova argued the lower court erred in rejecting evidence of real renovation work and violated constitutional minimums in its reasoning. The court ruled the appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of the case merits rather than correcting a legal error, and affirmed that the burden of proving actual operations lies with the taxpayer when the tax authority demonstrates objective non-existence.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 360 c.p.c. n. 3: An appeal challenging a tax decision based on a desire to re-evaluate the merits is inadmissible, and the taxpayer bears the burden of proving the existence of operations when the tax authority demonstrates their objective non-existence through simple presumptions.

Parole chiave

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inadmissible appeal burden of proof objective non-existence tax fraud fake invoices merit review onus probandi fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Considerato che: - il solo motivo di ricorso ded uce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazionealle fatture di acquisto per lavori di ristrutturazione dell’immobile adibito a studio professionale del contribuente, con riferimento all’art.
Art. 360 c.p.c. n. 3
2697 c.c., in relazionealle fatture di acquisto per lavori di ristrutturazione dell’immobile adibito a studio professionale del contribuente, con riferimento all’art. 360 c.
Art. 13 comma 1 - quater del d. P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.
art. 2697 c.c
Considerato che: - il solo motivo di ricorso ded uce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazionealle fatture di acquisto per lavori di ristrutturazione dell’immobile adibito a studio professionale del contribuente, con riferimento all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS. UU. sent. n. 8053/2014
Cass. Sez.5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 6227/2021 proposto da TERRANOVA ALESSANDRO, rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. Daniela Coppola con domicilio eletto in Roma presso il ridetto difensore in via Francesco Carrara n. 24 (PEC: danielacoppola@ordineavvocatiroma.org) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - co ntroricorrente - Oggetto: prova dei costi – operazioni oggettivamente inesistenti Cons. Est.

Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2471/08/20 depositata in data 14/08/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - il Terranova proponeva ricorso contro un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno 2009, conseguente ad attività di verifica della GdF di Tivoli comportante anche indagini finanziarie con il quale era contestata la contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative a lavori edili; - la CTP accoglieva il ricorso limitatamente all’IRAP; gravava tal pronuncia di appello il contribuente; - la CTR accoglieva l’impugnazione limitatamente sia agli accrediti ritenuti effettuati direttamente a favore del contribuente da parte delle compagnie assicurative in quanto sul punto l’avviso di accertamento era ritenuto viziato nella motivazione; sia quanto agli accrediti derivanti da storni di erronei addebiti, anch’ essi ritenut i dal giudice dell’appello non motivati; sia infine quanto alle movimentazioni bancarie intercorse con altro conto intestato sempre al medesimo contribuente e ad altre operazioni bancarie analiticamente indicate in sentenza; lo rigettava nel resto; - ricorre a questa Corte il Terranova con atto affidato a un solo motivo, illustrato da memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

Considerato che: - il solo motivo di ricorso ded uce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazionealle fatture di acquisto per lavori di ristrutturazione dell’immobile adibito a studio professionale del contribuente, con riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non meritevoli di Cons. Est. Roberto Succio accoglimento le prove fornite dall’appellante con riferimento all’effettiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia dell’immobile in Roma, via Pietro De Francisci n. 81, superando così la presunzione utilizzata dalla GdF e recepita dall’Ufficio circa l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; - il motivo, così come concretamente articolato e dedotto, tende a una rivalutazione del merito ed è per tal ragione già inammissibile; - esso risulta poi ulteriormente inammissibile sia sotto il profilo posto quanto al vizio motivazionale, sia sotto il profilo posto con riguardo alla violazione dei principi in tema di onus probandi. - esso è, sotto tali aspetti, inammissibile nella sua prima articolazione; - la censura qui posta costituisce invero censura motivazionale non ammessa in presenza di motivazione della pronuncia gravata rispettosa del c.d.

“minimo costituzionale” (Cass. SS. UU. sent. n. 8053/2014); - nella sua seconda articolazione, poi il mezzo è parimenti inammissibile; - sotto tal profilo, la CTR ha correttamente governato i principi in tema di onere della prova che qui rilevano aderendo alla giurisprudenza di questa Corte in forza della quale (Cass. Sez.5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021 ) in tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di Cons. Est.

Roberto Succio pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia; - per tali ragioni, il ricorso è quindi rigettato; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d. P . R . n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cont ributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a