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Ordinanza — n. 26362/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against tax authority for failure to prove full tax notice in PEC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26362/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the tax collection agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision confirming the taxpayer's victory on notification grounds. The agency argued the Regional Commission violated procedural rules by accepting a tax notice sent via PEC containing only the first page of the bill. However, the court found the appeal unfounded because the agency had previously failed to contest this specific limitation in both prior merit trials and offered no contrary evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the agency was ordered to pay the taxpayer's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973; Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to prove that the lower court violated the statutory requirement for complete notification documents, especially when the appellant previously accepted the partial document without objection.

Parole chiave

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tax collection notification PEC electronic service partial document sufficiency procedural violation appeal decadence from power ricupero d'imposta credito di restituzione statale ricupero di diritti doganali

Disposizioni normative citate

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Art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
602/1973 per aver la CTR respinto l'appello proposto dall'Agente della Riscossione per presunta violazione dello schema previsto dall'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., VI, n. 5586/2018
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 29537-2020 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA, Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI DI SALVO; - ricorrente - contro FRANZONE DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANASTASIO II N. 416, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA ALAIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELA M_AZZAGRECO; - contfOriCOITente — avverso la sentenza n. 684/12/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Riscossione Sicilia s.p.a. (già SERIT Sicilia s.p.a.) ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Palermo che ha confermato la pronuncia della CTP di Palermo ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di notifica della cartella e decadenza dal potere impositivo. Il ricorso è affidato ad unico motivo. Ha spiegato difese la parte contribuente con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza, entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa delle rispettive conclusioni.

CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 2, ri. 602/1973 per aver la CTR respinto l'appello proposto dall'Agente della Riscossione per presunta violazione dello schema previsto dall'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973. Il ricorrente svolge un'ampia disamina della disciplina applicabile alle notifiche vie pec, senza però cogliere la reale portata del decisum del giudizio di riforma (Cfr. (;ass., VI, n. 5586/2018). Va invero rilevato come la CTR abbia rigettato il ricorso in appello sul presupposto che alla pec fosse allegata non l'intera cartella esattoriale bensì solo la sua prima pagina; circostanza, quest'ultima, che non era Ric. 2020 n. 29537 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -2- stata contestata dall'Agente della riscossione, il quale non risulta nemmeno aver offerto alcuna prova contraria nei due giudizi di merito. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'agente per la riscossione alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente che liquida in €.cinquemilatrecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cos