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Ordinanza — n. 26356/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal, ruling regional court correctly applied deduction rules for furniture trade costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26356/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Girolama Manganaro's cassation appeal against a regional tax commission decision regarding her 2005 IRPEF tax assessment. Manganaro argued the commission erred by excluding her business costs, citing a precedent allowing for cost deductions in purely inductive assessments. The court rejected this claim, noting the lower court had explicitly considered the specific cost incidence of her furniture trade when calculating her net profit.

Regesto Legislator

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Art. 109, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986; Art. 53 Cost.: The tax authority may apply simple presumptions in purely inductive assessments but must still deduct specific costs relevant to the assessed revenue, rather than imposing gross profit, provided the lower court explicitly references the cost incidence of the specific business activity.

Parole chiave

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Italian tax law inductive assessment cost deduction furniture trade IRPEF tax simple presumptions gross vs net profit tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 109, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986, Ric.
Art. 53 Cost.
27-04-2022 -2- alla luce dell'art. 53 Cost.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 53 Cost
27-04-2022 -2- alla luce dell'art. 53 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19191 del 2019
che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico (tra le tante, Cass. n. 19191 del 2019).
Cass., Sez. U. n. 8999 del 2009
Cass., Sez. U. n. 8999 del 2009), il ricorso deve essere rigettato.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 677-2021 proposto da: MANGANARO GIROLAMA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio dell'avvocato LUIGI RAGNO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFILIPPO CECCIO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2730/16/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 30/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza depositata il 30 aprile 2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Girolama Manganaro contro l'avviso di accertamento relativo ad IRPEF, per l'anno d'imposta 2005. Riteneva la CTR la legittimità dell'atto impositivo emesso, a seguito della omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di quanto dichiarato dalla contribuente nella comunicazione annuale IVA mediante l'applicazione di una percentuale del 40% di redditività desunta dall'analisi di altre attività similari, tenuto conto dei dati dichiarati negli anni precedenti e dell'incidenza dei costi necessari per la gestione dell'attività di commercio di mobili.

Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986, Ric. 2021 n. 00677 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- alla luce dell'art. 53 Cost.

Sostiene che la CTR avrebbe errato nell'escludere che dovessero essere riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, seppure forfettariamente, i costi sostenuti dalla contribuente nell'esercizio della sua attività. Il ricorso è infondato. La ricorrente, a sostegno dell'impugnazione, invoca l'orientamento espresso da questa Corte, secondo cui, in caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni c.d. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione l'art. 109 t.u.i.r. che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico (tra le tante, Cass. n. 19191 del 2019).

Risulta tuttavia dalla sentenza impugnata che la CTR, nel determinare induttivamente il reddito della contribuente sulla base di quanto dalla stessa dichiarato nella comunicazione annuale IVA, ha tenuto conto dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati, avendo i giudici di appello fatto espresso riferimento «all'incidenza dei costi necessari per la gestione dell'attività di commercio di mobili». Alla stregua delle considerazioni svolte, diversamente dalla proposta del relatore (cfr. Cass., Sez. U. n. 8999 del 2009), il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, avendo l'Agenzia delle entrate depositato mero atto di costituzione.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 00677 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del