Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding bank withdrawal presumptions for self-employed professionals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected a taxpayer's appeal challenging the Regional Tax Commission's decision on income tax assessments. The taxpayer argued that bank withdrawal presumptions applied only to business owners, not self-employed professionals, citing a specific 2016 ruling. The court held that this precedent was superseded by established jurisprudence confirming the legal presumption applies to all self-employed individuals regarding bank withdrawals, requiring them to prove the funds' non-taxable nature.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32, comma 1, n. 2 d.P.R. n. 600/1973; Cass. n. 22931 e n. 7951 del 2018: The legal presumption regarding bank withdrawals applies to self-employed professionals, who must analytically prove the extraneity of such movements from taxable income following Constitutional Court n. 228/2014.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 351-2021 proposto da: PANTALEO DAMIANO COSIMO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; controritorrente - avverso la sentenza n. 43/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza depositata il 25 febbraio 2020 la Commissione tributaria regionale della Basilicata rigettava l'appelllo proposto da Damiano Cosimo Pantaleo avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Matera che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente contro l'avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2012. La CTR - per quanto di interesse in questa sede - per un verso riteneva inammissibile in quanto nuovo il motivo di appello con il quale era stata dedotta l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato e, per altro verso, rilevava che, avendo l'Ufficio recuperato a tassazione soltanto i versamenti effettuati dal contribuente libero professionista e non anche i prelievi, l'attività accertativa risultava legittima anche dopo la pronuncia delle Corte costituzionale n. 228 del 2014.
Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa Ric. 2021 n. 00351 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- applicazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 29 d.l. n. 78/2010, deducendo l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento effettuata direttamente a mezzo di raccomandata a.r. anziché tramite messo notificatore.
Il motivo è inammissibile. La CTR ha ritenuto inammissibile per novità il motivo di appello con il quale era stata dedotta l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato. Orbene, tale statuizione non è stata censurata con il ricorso per cassazione e sulla stessa si è pertanto formato il giudicato. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973. Assume il ricorrente che l'art. 32 cit. si rende applicabile solo agli imprenditori e non anche ai professionisti, in quanto fa riferimento ai soli ricavi e non anche ai compensi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014.
Il motivo è infondato. La sentenza n. 16440 del 2016, menzionata dal ricorrente, costituisce decisione isolata superata dal successivo ormai consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti (cfr.
Cass n. 22931 e n. 7951 del 2018). Analogamente, Cass. n. 29572 del 2018 ha Ric. 2021 n. 00351 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- osservato che, in tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti.
Nella specie, la CTR si è pronunciata sui versamenti effettuati sul conto corrente dal contribuente libero professionista, in ordine ai quali resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2021 n. 00351 sez. MT - ud. 27-04-2022 -4- unificato pari a quello dovuto per il ricorso