Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26339/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows VAT assessment notice by ruling it validly notified within the extended five-year deadline for missing declarations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26339/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal that had annulled a VAT assessment notice. The taxpayer argued the notice was time-barred because it was issued after four years, but the court found the five-year deadline applied because no declaration had been filed for the 2011 tax year. Consequently, the ruling was overturned and the case remanded for a new examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 132, l. 208/2015; When a tax declaration is omitted, the assessment notice must be issued within five years of the due date, not four years of the filing date.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT assessment notice omitted tax declaration five-year statute of limitations tax audit deadline Cassazione rinvio dichiarazione fiscale tardiva tassazione dell'IVA differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 132, l. 208/2015
Art. 57, commi 1 e 2, d.p.r. 633/1972
Art. 43, commi 1 e 2, d.p.r. 600/1973
Art. 8 d.p.r. 322/1998
E' incontroverso che, per quanto concerne l'IVA dell'anno 2011, la contribuente non aveva presentato dichiarazione (nel termine di cui all'art. 8 d.p.r.
art. 8 d.p.r. 322/1998
E' incontroverso che, per quanto concerne l'IVA dell'anno 2011, la contribuente non aveva presentato dichiarazione (nel termine di cui all'art. 8 d.p.r.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10869-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro SANTONASTASO ROSALIA; - intimata - avverso la sentenza n. 4722/16/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 10869 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate, lamentando violazione o falsa applicazione dell'art.1, comma 132, 1.208/2015, ricorre per la cassazione delle sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha annullato l'avviso notificato il 16 novembre 2017 da essa ricorrente a Rosalia Santonastaso in rettifica della dichiarazione Unico 2012 per accertati redditi da partecipazione ad una società in accomandita, in accertamento di IRAP e di IVA per l'anno 2011 per le quali non erano state presentate dichiarazioni. La CTR ha annullato l'avviso per l'assorbente ragione che lo stesso era stato emesso oltre I termine del quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione;

2. l'Agenzia delle Entrate specifica di voler censurare la sentenza in epigrafe con esclusivo riguardo alla dichiarazione di tardività dell'avviso in recupero dell'IVA;

3. la contribuente è rimasta intimata; considerato che:

1. l'art.1, comma 132 della 1.208/2015, per quanto interessa, ha stabilito che "le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata".

2. E' incontroverso che, per quanto concerne l'IVA dell'anno 2011, la contribuente non aveva presentato dichiarazione (nel termine di cui all'art. 8 d.p.r. 322/1998) e che l'avviso -riprodotto nel ricorso per cassazione-, emesso -come vi si legge proprio sul presupposto che "ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nell'anno di imposta preso in esame, il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione annuale e di effettuare i relativi versamenti", è stato notificato il 16 novembre 2017 e dunque entro il termine stabilito dall'art.1, comma 132, 1.208/2015.

3. il ricorso è dunque fondato. La CTR ha errato nell'avere riguardo al termine di decadenza del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per un avviso di accertamento che, per la parte d'interesse, riguardava un'imposta -VIVA- per la quale non era stata presentata dichiarazione;

4. il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per esame delle questioni rimaste assorbite;

5. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche sulle spese. Così deciso in Roma nella camera