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Ordinanza — n. 26336/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to apparent motivation violating constitutional minimums in tax proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26336/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision regarding deductible business costs. The authority argued the lower court's reasoning was merely apparent and failed to properly allocate the burden of proof under tax law. The court ruled that the lower court's statements were apodictic and lacked logical argumentation, constituting a violation of the constitutional minimum for judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 111 comma 6 Cost.; Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: The Court of Cassation declares a lower court decision void when its motivation is merely apparent, failing to render perceptible the reasoning behind the decision and thus violating the constitutional minimum required for judicial reasoning.

Parole chiave

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apparent motivation constitutional minimum tax deduction costs burden of proof judicial reasoning deduzione per spese deduzione dell'imposta precedente deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt.
Art. 132, commi 2 e 4, cod. proc. civ.
Art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 109, comma 5, t.u.i.r.
civ., la violazione dell'art. 109, comma 5, t.u.i.r., nonché degli artt.
Art. 2729 cod. civ.
Art. 2697 cod. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 8053/2014
Cass., Sez. U., n. 22232/2016
27-04-2022 -3- obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; conf.
Cass. n. 13977/2019
Cass. n. 13977/2019); - «Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art.
Cass n. 9097/2017
civ., quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass n. 9097/2017).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29560-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro SOCIETA' DIETRO IL GUSTO SRL; - Intimata - avverso la sentenza n. 180/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 12/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza depositata il 12 febbraio 2020 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l'appello proposto dalla Dietro Il Gusto s.r.l. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2014 con il quale l'Agenzia delle entrate aveva disconosciuto costi ex art. 109 t.u.i.r. Riteneva la CTR che sussistevano nella fattispecie i presupposti per la deducibilità dei costi.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, posto che i termini processuali nel periodo dal 9 marzo al 11 maggio 2020 sono rimasti sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come previsto dagli artt. 83 del d.l. n. 18/2020 e 36 del d.l. n. 23/2020.

Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, cornmi 2 e 4, cod. proc. civ. e 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per Ric. 2020 n. 29560 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- essere la sentenza impugnata affetta da motivazione meramente apparente. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 109, comma 5, t.u.i.r., nonché degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la società contribuente avesse assolto all'onere di dimostrare la sussistenza e l'inerenza dei costi.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Va ribadito che: - «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014); - «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni Ric. 2020 n. 29560 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -3- obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; conf. Cass. n. 13977/2019); - «Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass n. 9097/2017).

Tanto premesso, il giudice di appello ha, in particolare, affermato che «le fatture relative alle spese sostenute dal Celletti sono forse generiche ma non abbastanza da non far rilevare l'inerenza dell'attività svolta», «Indipendentemente dal giovamento tratto dall'accordo con la Pieralisi per entrambe le società, si ritiene che nessuna evasione sia imputabile», «Le presunzioni dell'Agenzia, non supportate da prove certe, rimangono allo stato di presunzioni semplici senza assurgere al grado superiore». Tali asserzioni si palesano del tutto apodittiche, prive di qualsivoglia argomentazione a sostegno dell'assunto della CTR e, pertanto, inidonee a rendere intellegibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e percepibile il fondamento della decisione circa la esistenza e l'inerenza dei costi.

La motivazione della decisione della CTR rientra dunque nelle gravi anomalie argomentative individuate nei menzionati arresti giurisprudenziali, concretizzando un chiaro esempio di Ric. 2020 n. 29560 sez. MT - ud. 27-04-2022 -4- «motivazione apparente» e ponendosi pertanto al di sotto del «minimo costituzionale». In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda d