Italian tax court dismisses taxpayer appeal regarding VAT invoice validity and cost deduction inerrancy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision rejecting VAT deductions based on generic invoices. The taxpayer argued the lower court violated procedural rules by examining new arguments and failed to properly assess invoice validity and cost inerrancy. The court ruled that the lower court correctly evaluated both the existence and inerrancy of costs, rejecting the claim that it exceeded its remit under the transfer of jurisdiction statute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 384 c.p.c.; Art. 109 TUIR: The court of transfer may examine both the existence/certainty and the inerrancy of costs when both are contested, without violating the limits of the remand trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 23009/2021 proposto da VITO DE LUCIA rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. prof. Claudio Preziosi (PEC: claudio.preziosi©avvocatiavellinopec.it ) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 702/09/21 depositata in data 25/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l'avviso di accertamento per IRPEF 2005 notificatogli; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale l'Ufficio; - la CTR accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate; la sentenza era oggetto di ricorso per cassazione e la Suprema Corte annullava tal decisione; - riassunto il giudizio di fronte alla CTR, i giudice del rinvio accoglieva l'appello dell'Amministrazione Finanziaria; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.; l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 384 c.p.c. in relazione all'art. 109 TUIR per avere la c-rR, in violazione del vincolo imposto dai limiti del giudizio di rinvio, erroneamente ritenuto che le fatture prodotte fossero inidonee a dimostrare l'inerenza dei costi dedotti e oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha in realtà valutato la documentazione contabile e ha ritenuto, con accertamento in fatto non suscettibile di critica in questa sede di Legittimità, che tali documenti non abbiano provato la certezza dei costi ripresi a tassazione in quanto di contenuto generico e difettosi quindi dei requisiti di cui all'art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972; - il secondo motivo si duole della violazione dell'art. 63 c. 4 del d.
Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000 per avere la CTR esaminato i motivi introdotti dall'Ufficio per la prima volta Cons. Est. Roberto Succio - 2 in sede di giudizio di rinvio in relazione alla genericità delle fatture oggetto di contestazione; - il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo parte ricorrente trascritto gli atti del giudizio di merito dai quali poteva questa Corte evincere la violazione dedotta con il motivo formulato (in termini si veda Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019); invero, non risulta sufficiente la sola trascrizione di pag. 5 dell'atto di appello dell'Ufficio, poiché essa evidentemente riproduce solo parte dell'impugnazione erariale; - in ogni caso, poi, non sussiste violazione dell'art. 384 c.p.c. poiché questa Corte ha semplicemente ritenuto che le fatture di cui si discute, nel precedente giudizio oggetto di cassazione non esaminate in quanto ne era stato erroneamente precluso l'esame ex art. 32 c. 4 del d.P.R. n. 600 del 1973, andavano invece valutate sia ai fini della prova dell'esistenza e certezza sia ai fini della prova dell'inerenza dei costi ivi indicati; - e tal operazione ha nel concreto compiuto la CTR, alla quale non può in sede di rinvio, sia pur nel rispetto del vincolo cui è tenuto il giudice del merito ex art. 384 c.p.c., demandare di valutare - ai fini della rilevanza dei costi - il solo profilo dell'esistenza o certezza dei costi e non quello, pure rilevante ai fini della deduzione, della loro inerenza, che vanno ambedue presi in esame in quanto ambedue disconosciuti dall'Ufficio e quindi ambedue oggetto di prova da parte del contribuente; - prova di ciò si evince dal fatto che la CTR, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non si è limitata a ril:enere generiche le fatture ma anche ha osservato e accertato come esse fossero invero, con analisi puntuale, "mancanti dei requisiti contenutistici e formali richiesti dall'art. 21 d.p.r. n. 633/72, dell'uguale importo di C 60.000,00, rilasciate tutte nel marzo 2006, in data addirittura successiva alla cessazione della ditta individuale e la sua trasformazione in società (s.r.l.
DLA costruzioni)" e quindi Cons. Est. Roberto Succio - 3 costituissero "documentazione probatoriamente inidonea a dimostrare l'inerenza e la certezza del costo dedotto" (pag. 3 primo capoverso della sentenza impugnata); - pertanto, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.