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Ordinanza — n. 26332/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding assessment notice timing for 'a tavolino' audits without prior access.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26332/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against a regional tax commission's dismissal of their challenge to tax assessments. The taxpayers argued the assessments were illegal because they were notified before the 60-day period following a prior access inspection. The court found no prior access or inspection had occurred, classifying the case as an 'a tavolino' audit where the 60-day rule does not apply. Consequently, the appeal was dismissed, and the taxpayers were ordered to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 12 c. 7 L. n. 212/2000; Art. 360 c.p.c.: The 60-day notification deadline for tax assessments does not apply to 'a tavolino' assessments conducted in the absence of any prior access, inspection, or verification activities.

Parole chiave

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tax assessment notification a tavolino audit 60 day deadline prior access inspection tax appeal dismissal L. 212/2000 Corte di Cassazione assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 12 c. 7 L. n. 212 del 2000
380 bis c.p.c.; resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria; Considerato che: - l'unico motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 c. 7 L. n. 212 del 2000 in relazione all'art.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
212 del 2000 in relazione all'art. 360 c.
Art. 13 del d.p.r. n. 115 del 2002
212 del 2000 che prevede la illegittimità dell'avviso di accertamento notificato anteriormente al termine di 60 giorni ivi previsto; - conseguentemente, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; - sussistono i presupposti ex art. 13 del d.p.r. n. 115 del 2002; p.q.m.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
212 del 2000 che prevede la illegittimità dell'avviso di accertamento notificato anteriormente al termine di 60 giorni ivi previsto; - conseguentemente, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; - sussistono i presupposti ex art. 13 del d.p.r.
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sent. n. 24823 del 09/12/2015
"a tavolino" (vedasi tra le molte Cass. Sez. U, Sent. n. 24823 del 09/12/2015; anche in termini Cass.
Cass. Sez. 6 - 5, Cass. Ord. n. 24636 del 19/10/2017
24823 del 09/12/2015; anche in termini Cass. Sez. 6 - 5, Cass. Ord. n. 24636 del 19/10/2017; in ultimo si rimanda anche a Cass.
Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 27732 del 30/10/2018
24636 del 19/10/2017; in ultimo si rimanda anche a Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 27732 del 30/10/2018), non trova quindi applicazione l'art.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 21837/2021 proposto da BANNYGANS DI LUIS ROLANDO & C. s.n.c in persona del suo legale rappresentante pro tempore e MEDEOT SIMONA entrambi rappresentati e difesi giusta delega in atti dall'avv. Francesco Donolato, dall'avv. Roberto Dugo e dall'avv. Bruno Aguglia con domicilio eletto presso quest'ultimo difensore in Roma, via Padova n. 82(PEC: fra ncesco.donolato@pecavvocatigorizia .it) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 03/02/21 depositata in data 11/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la società contribuente, il socio sig. Luis Rotando e la socia sig. ra Medeot Simona ricorrevano avvero gli avviso di accertamento notificati alla società per IVA e IRAP e ai soci per IRPEF e addizionali riferite agli anni 2007, 2008 e 2009; - la CTP rigettava il ricorso; gravavano tal pronuncia di appello i contribuenti; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello della società e della socia sig.ra Medeot Simona, dichiarando cessata la materia del contendere per il socio ulteriore della BANNYGANS DI LUIS ROLANDO & C. s.n.c., sig.

Luis Rolando; - ricorrono a questa Corte i ridetti contribuenti con atto affidato a un solo motivo che illustrano con memoria ex art. 380 bis c.p.c.; resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria; Considerato che: - l'unico motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 c. 7 L. n. 212 del 2000 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento impugnato ancorché notificato alla contribuente anteriormente al termine di giorni 60 decorrente dalla comunicazione o notifica del PVC precedentemente nei suoi confronti redatto; - il motivo è infondato; - infatti, nel caso che ci occupa non si tratta di avviso di accertamento notificato ante tempus dopo l'esecuzione di attività o di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente; la CTR ha rilevato, richiamando sul punto quanto accertato dalla CTP, che in questo caso si era "in assenza di attività di accesso, Cons. Est.

Roberto Succio - 2 ispezione e verifica" (pag. 2 secondo capoverso della sentenza impugnata); - trattandosi quindi di accertamento c.d. "a tavolino" (vedasi tra le molte Cass. Sez. U, Sent. n. 24823 del 09/12/2015; anche in termini Cass. Sez. 6 - 5, Cass. Ord. n. 24636 del 19/10/2017; in ultimo si rimanda anche a Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 27732 del 30/10/2018), non trova quindi applicazione l'art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 che prevede la illegittimità dell'avviso di accertamento notificato anteriormente al termine di 60 giorni ivi previsto; - conseguentemente, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; - sussistono i presupposti ex art. 13 del d.p.r. n. 115 del 2002; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così d