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Ordinanza — n. 26309/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to deposit within statutory time limits under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26309/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the petition with the registry within the strict statutory deadline. Although the respondent did not raise this procedural defect, the Court ruled ex officio that the lack of timely filing rendered the appeal procedurally impossible. Consequently, the appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The failure to deposit a cassation appeal within the prescribed time limits renders it inadmissible, as peremptory deadlines cannot be cured by the mere presence of the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal procedural admissibility statutory time limits ex officio declaration Italian Civil Procedure Code opposizione tardiva deposito tardivo tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art.
Art. 156 c.p.c.
6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass.
Art. 380 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
Art. 1-bis del d.l. n. 168/2016
e), dell'art. 1 - bis del d.l.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.
art. 380 bis c.p
FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
art. 369 c.p
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.
art. 156 c.p
6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981
La costituzione dell'intimato non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n.
Cass., Sez. U., n. 6420 del 1981
Cass. n. 12894/2013
- di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n.
Cass. n. 24686/2014
Cass. n. 24453/2017
Cass. 41967/2021
Court dismisses appeal as procedurally inadmissible due to failure to file within the statutory twenty-day deadline.
Cass. 22092/2019
Cass. n. 252/2001
22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass.
Cass. 26529/2017
252/2001 e Cass. 26529/2017; Cass.41967/2021).
Cass. n. 1343 del 2019
115 del 2002 (Cass. n. 1343 del 2019;
Cass. Sez. 6 - 5, n. 8728 del 2022
Cass. Sez. 6 - 5, n. 8728 del 2022).
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1818 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto Da DECOM s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore -ricorrente non costituito- Contro Comune di Marcianise, in persona del sindaco rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Sebastiano de Feudis elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma al Corso Trieste n.61; -controricorrente; Nonché Agenzia Entrate-Riscossione Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore; - resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della CTR della Campania n. 3506/24/2021, depositata in data 22 aprile 2021, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, depositata la memoria da parte del Comune, osserva quanto segue. DECOM s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 20 novembre 2021 notificava al Comune di Marcianise, in persona del sindaco pro tempore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3506/24/2021, depositata in data 22 aprile 2021, pronunciata nel giudizio di impugnazione di avviso di intimazione di pagamento TARI per il 2018.

Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 24.01.2022, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. La costituzione dell'intimato non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017;

Cass. 41967/2021). Il controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017; Cass.41967/2021). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 1343 del 2019;

Cass. Sez. 6 - 5, n. 8728 del 2022).

P.Q.M.

dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, con distrazione a favore del difensore antistatario Avv.to Sebastiano de Feudis, liquidate in euro 1.400,00 oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge. Rom