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Ordinanza Interlocutoria — n. 26297/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to procedural nullity from improper service of notice on the taxpayer's representative.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26297/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's cassation appeal null and void because it was served on the taxpayer's representative in the first instance degree, violating procedural rules for appeals. The taxpayer, who was absent from the appeal hearing, was properly notified of the first-instance judgment but not the subsequent cassation request. Consequently, the Court ordered the case to be remitted to a new docket for the tax agency to serve the appeal directly on the taxpayer personally.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A cassation appeal is null if served on the representative of a party who was contumacious in the appeal degree, requiring personal service on the party to cure the defect.

Parole chiave

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cassation appeal nullity improper service of notice contumacious party appeal tax administrative litigation personal service requirement remittal to new docket procedural defect cure adeguamento della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
11485 del 11/05/2018); - che, pertanto, appare necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. alla parte personalmente.
Art. 380-bis c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 291 c.p
11485 del 11/05/2018); - che, pertanto, appare necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA IN-rz&LoCArroRAn Sul ricorso iscritto al numero 23575 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Libeccio s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1316/12/2021, depositata in data 10 febbraio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO CHE -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Libeccio s.r.I., in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 712/08/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo di accoglimento del ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva rettificato la rendita catastale proposta con dichiarazione DOCFA, da euro 2.558,00 a euro 3.544,00, con riferimento ad un impianto di serre fotovoltaiche sito nel Comune di Camporeale, censito con la categoria speciale D/1; -la società contribuente è rimasta intimata; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata nel termine per impugnare, nei confronti del procuratore domiciliatario di primo grado della società contribuente rimasta contumace in grado di appello, con conseguente nullità della stessa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018); - che, pertanto, appare necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. alla parte personalmente. P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all'Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione.

Così deciso in