Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 26295/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to new docket pending Supreme Court ruling on corporate debt tax liability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26295/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the tax liability of a natural person for debts attributable to a company. The appellant argued that the Regional Tax Commission violated the principle of perfect corporate asset autonomy by imposing corporate taxes on an individual. However, the Court noted that a prior question of principle regarding this specific issue had already been remitted to the Supreme Court for a final ruling. Consequently, the Court ordered the case to be remitted to a new docket pending the Supreme Court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 7 d.l. n. 269/2003: When a question of principle concerning the tax liability of a natural person for debts attributable to a company has been remitted to the Supreme Court, the lower court must remand the case to a new docket pending the Supreme Court's ruling.

Parole chiave

Generato dall'IA
corporate asset autonomy tax liability natural person company debt attribution Supreme Court remand interlocutory appeal dismissal arretrati d'imposta contenzioso tributario comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art.
Art. 2325 c.c.
Art. 2472 c.c.
Art. 2514 c.c.
Art. 2546 c.c.
Art. 7 d.l. n. 269/2003
per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 d.l. n. 269/2003.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA (11" sul ricorso 29842-2020 proposto da: SCURI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO, 29, presso lo studio dell'avvocato MARIO CHIBBARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIANNA FOGGE 111; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 994/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza n. 994/02/2020 della CTR per il Lazio che ha rigettato il ricorso in appello promosso dallo stesso contribuente relativo ad una ripresa a tassazione ai fini IRES ed IVA per l'anno d'imposta 2007, confermando la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTP. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. Il ricorso è affidato a due motivi. In prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo si avanza censura ex art. 360, co. 1, n, 3 c.p.c. per illegittimità e infondatezza dell'iscrizione a ruolo delle imposte societarie a carico della persona fisica, in patente violazione del principio di autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitale, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2325, 2472, 2514 e 2546 c.c. per non aver la CTR rilevato la circostanza che il debito Ric. 2020 n. 29842 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -2- erariale era imputabile alla società G.R.F. a.r.1., sicché esso non poteva essere imputato al ricorrente. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 d.l. n. 269/2003. Segnatamente la parte ricorrente muove la stessa censura (illegittimità della ripresa a tassazione a carico della persona fisica per debito erariale imputabile ad una società) in relazione alle sanzioni. Considerato che con ordinanza n. 4526/2022 è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la questione la questione di principio sull'impugnazione dell'estratto di ruolo che incide sulla controversia in I/ esame, occorre rinviarne la trattazione a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia del collegio della nomofilachia.

PQM La Corte rinvia la trattazione a nuovo ruo