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Ordinanza Interlocutoria — n. 26294/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility, sending case to Fifth Section for merits review.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26294/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ruling that the procedural prerequisites for admissibility were not met. The Regional Commission had annulled a tax notice regarding a penalty clause in a lease contract, arguing it was intrinsic to the contract rather than autonomous. Consequently, the court ordered the file to be transmitted to the Fifth Section for a substantive examination of the legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; Art. 21, comma 1, d.P.R. 131/86; Art. 27 TUIR: The Court of Cassation lacks jurisdiction to examine the merits of a tax dispute if the specific admissibility requirements of Article 375 of the Code of Civil Procedure are not satisfied, requiring transmission to the competent section.

Parole chiave

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procedural admissibility tax penalty clause lease contract autonomy Cassation transmission Regional Tax Commission assoggettamento del contribuente pigioni incassate nozione d'imposizione interna

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
in relazione alla questione sollevata dalla ricorrente non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;
Art. 21, comma 1, d.P.R. 131/86
la CTR ha annullato l'avviso ritenendo che alla clausola penale non sia applicabile l'art. 21, comma 1, del d.P.R.131/86 essendo detta clausola, per la sua intrinseca natura, correlata al contenuto essenziale del contratto di locazione e pertanto non autonomamente tassabille; 3.
Art. 27 TUIR
Art. 1382 c.c.
Art. 1591 c.c.
art. 375 c.p
in relazione alla questione sollevata dalla ricorrente non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA I PiZe.0 CAA-0 k& sul ricorso 16520-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GOCIL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N.S. DI LOURDES 25, presso lo studio dell'avvocato FARRELL PETER, rappresentata e difesa dall'avvocato CARBONI GIANFRANCO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3216/21/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 16520 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- Premesso che:

1. in relazione alla clausola penale contenuta in un contratto di locazione concluso dalla società Gocil srl -odierna controricorrente, locatrice- con la srl Lost & Found, per il caso di ritardo nella restituzioni dei bene locato, l'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile l'art.21, comma 1, del d.P.R.131/86, ha provveduto al recupero dell'imposta di registro della misura fissa ai sensi degli articoli 27 TUIR e 11 tariffa prima parte, oltre sanzioni;

2. la CTR ha annullato l'avviso ritenendo che alla clausola penale non sia applicabile l'art. 21, comma 1, del d.P.R.131/86 essendo detta clausola, per la sua intrinseca natura, correlata al contenuto essenziale del contratto di locazione e pertanto non autonomamente tassabille; 3. 'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della suddetta sentenza denunciando violazione degli artt. 21 e 27 d.P.R. 131/86 e degli artt. 1382 e 1591 c.c.; considerato che:

1. in relazione alla questione sollevata dalla ricorrente non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;

2. occorre pertanto trasmettere il fascicolo alla Sezione quinta; pqm dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 giugno