Cassation court dismisses tax appeal regarding wind turbine towers, ruling they are functional machinery exempt from tax.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision regarding the tax assessment of wind turbine towers. The taxpayer argued the towers were taxable structures, while the tax authority maintained they were part of the exempt machinery. The court ruled that the lower court failed to determine if the towers functioned as active components essential for energy production rather than mere static supports, leading to the case's remittal for factual clarification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015; Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: The tower supporting the nacelle and rotor of a wind turbine is not a taxable structure but functional machinery exempt from tax if it actively participates in the energy production process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 15359/2021 proposto da FORTORE ENERGIA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Vincenzo De Michele (PEC: demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it) Oggetto: pale eoliche – funzione della c.d, “torre” –accertamento necessario Cons. Est.
Roberto Succio - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2548/27/20 depositata in data 23/11/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la società con tribuente ricorreva avverso gli avvisi di rettifica del classamento catastale notificati con riferimento agli aerogeneratori siti nei comuni di San Marco in Lamis e di Foggia; - il giudice provinciale di merito rigettava il ricorso; - la società contribuente a ppellava tale pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorre a questa Corte la contribuente società con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
Considerato che: - l’unico motivo di rico rso dedotto in via principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1 c. 21 della L. n. 208 del 2015 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente legittimo l’atto impugnato che attribuiva alla torre/pala degli aerogeneratori una percentuale del 38,9% della precedente valutazione ai fini della rideterminazione della rendita catastale oggetto di rettifica; - tale motivo è fondato; - come questa Corte ha ripetutamente chiarito (si rimanda tra le molte a Cass.
Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 1010 del 20/01/2021 e alla giurisprudenza ivi richiamata) ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre Cons. Est. Roberto Succio eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenzialeper la produzione di energia; - e nel presente caso, la CTR non ha accertato se la torre costituisca oppur no macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015; - in accoglimento del motivo di ricorso, che nel concreto è proposto in via principale, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR perché sia compiuto l’accertamento di fatto di cui sopra; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia sez. staccata di Foggia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legit