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Ordinanza — n. 26262/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal against appellate court for lack of apparent reasoning in tax decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26262/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision, which had dismissed the taxpayer's challenge to a 2014 tax assessment. The taxpayer argued the appellate court's reasoning was tautological and failed to address specific factual disputes regarding interest deductions and business viability. The court ruled that the appellate judgment lacked the minimum constitutional requirement for apparent reasoning, as it merely repeated lower court findings without explaining why those arguments were rejected.

Regesto Legislator

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Art. 111 comma 6 Cost.; Art. 132 c.p.c.; Art. 36, 61 d.Lgs. 546/1992; Art. 118 disp. att. c.p.c.; Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.: When an appellate court fails to provide apparent reasoning by merely repeating first-instance findings without explaining the logical rejection of specific arguments, the cassation court must annul the decision and remand the case.

Parole chiave

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apparent reasoning tax appeal minimum constitutional requirement tautological motivation remand for retrial tax assessment logical disamina impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 111 comma 6 Cost.
Art. 132 c.p.c.
Roberto Succio applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art.
Art. 36, 61 d.Lgs. 546/1992
e dell’art. 36 e dell’art.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
546 del 1992 nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR confermato la sentenza di primo grado con una motivazione evidentemente tautologica; - il motivo è fondato; - del tutto ferma è questa Corte della Legittimità (Cass.
art. 132 c.p
Roberto Succio applicazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
546 del 1992 nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 111 comma 6 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017
Cass., Sez. L., 14 febbraio 2020, n. 3819
9105 del 07/04/2017 ; Cass., Sez. L., 14 febbraio 2020, n. 3819; Cass., Sez.5, 25 maggio 2011, n.
Cass., Sez. 5, 25 maggio 2011, n. 11473
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 21392/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro CON.FORME s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata al controricorso dall’avv. Giovan Candido Di Gioia con domicilio eletto in Oggetto: motivazione sentenza Cons. Est.

Roberto Succio Roma, piazza Mazzini n. 27 presso il ridetto difensore (PEC: giovancandidodigioia@ordineavvocatiroma.org); - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 270/03/21 depositata in data 15/01/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRES e IRAP riferite all’anno 2014; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigett ava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società resiste con controricorso e ha depositato memoria;

Considerato che: - preliminarmente, va nno affrontat e e disattes e le eccezion i di inammissibilità formulatein controricorso; tali eccezioni nel loro complesso sono infondate in quanto i fatti di causa si evincono, per quanto interessa, dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione; la riproduzione dei motivi di appello in ricorso per cassazione non è affatto inconferente e consente di percepire le questioni sottoposte alla CTR per confrontale con la motivazione resa: in ogni caso non vizia il ricorso a questa Corte; in ultimo, la questione di diritto posta non configura un mero riesame delle prove né si risolve in una pura censura riferita all’insufficienza motivazionale inammissibile ma propone una questione di diritto; - venendo allora all’esame del solo motivo di ricorso dedotto, esso censura la pronuncia gravata per violazione e falsa Cons. Est.

Roberto Succio applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 e dell’art. 61 del d. Lgs. n. 546 del 1992 nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR confermato la sentenza di primo grado con una motivazione evidentemente tautologica; - il motivo è fondato; - del tutto ferma è questa Corte della Legittimità (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020; in argomento Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017 ; Cass., Sez. L., 14 febbraio 2020, n. 3819; Cass., Sez.5, 25 maggio 2011, n. 11473) nel ritenere, ormai in svariate e costanti pronunce, che la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.; - in tali casi, il giudice di merito omette in concreto di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento o gli indica senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; - e in questo caso effettivamente la CTR, a fronte di una serie di contestazioni analitiche dell’Ufficio, in ordine alla deduzione degli interessi passivi per finanziamenti, alla deduzione di crediti – previa svalutazione - privi dei requisiti necessari, alla sussistenza delle condizioni che legittimavano la ricostruzione induttiva del reddito in quanto era contestata l’antieconomicità della gestione dell’impresa con riguardo alla presunzione di onerosità dei finanziamenti posti in essere, non ha approfondito Cons. Est.

Roberto Succio alcuno di tali profili, limitandosi ad affermazioni del tutto generiche e inconsistenti; - né il r invio a quanto “già rilevato dai primi Giudici” consente di ritenere idonea la motivazione censurata con il ricorso, poiché (Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018) il vizio di omessa oapparente motivazione della senten za allorquando il giudice diappello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti imotivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure; qui la CTR non solo espone con cenni telegrafici e vaghi i motivi di impugnazione: essa manca di illustrarne il contenuto e omette del tutto di esplicare le ragioni in forza delle quali gli stessi non sono stati in grado di condurla a decisione diversa da quella di prime cure; - per le sopra esposte ragioni, il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appello per l’ulteriore corso del giudizio; p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto all