Cassation court dismisses tax appeal regarding DOCFA procedure and lack of motivation for land registry correction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible, rejecting arguments that the DOCFA procedure was misapplied or the lower court lacked motivation. The court found the appeal raised non-existent legal grounds and directly contradicted the reasoning of the Regional Tax Commission, which had already addressed both the architectural defects and the insufficiency of the taxpayer's evidence. Consequently, the appeal was dismissed without remittal to public hearing, and the agency was ordered to pay the taxpayer's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 17, 20 r.d.l.n. 552/1939; The appeal is inadmissible if it raises issues not provided by law or directly contradicts the ratio decidendi of the contested judgment regarding factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 13975/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato(PEC: ) ; –ricorrenti – Contro MAGDA PECCERELLO rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Pietro Piciocchi (PEC: pietro.piciocchi@ordineavvgenova.it) - controricorrente - Oggetto: DOCFA – motivazione classamento Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 744/03/20 depositata in data 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - la sig. ra Peccerello ricorreva avverso la rettifica del classamento catastale relativo a un’abitazione in Genova, via Caffaro n. 9; - il giudice provinciale di merito accoglieva il ricorso; - l’Amministrazione appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettav a l’appello; ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi che illustra con memoria nella quale chiede anche la remissione della controversia in pubblica udienza; la contribuente resiste con controricorso; Considerato che: - p reliminarmente, il Collegio ritiene che le questioni poste, in quanto di agevole soluzione alla luce della consolidata giurisprudenza sul punto di questo Giudice del Legittimità, non rendano necessaria la remissione della controversia in pubblica udienza; sul punto quindi l’istanza dell’avvocatura erariale va disattesa; - venendo ai mezzi di impugnazione, il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 e dell’art. 20 del r.d.l.n. 552 del 1939, dell’art. 1 del d.m. n. 701 del 1994 e dell’art. 38 c. 1 del d.P.R. n. 917 del 1986 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR mancato di dichiarare inammissibile il ricorso della contribuente in quanto la procedura applicata, c.d.
DOCFA, non poteva esser utilizzata nel caso di specie, in cui la rettifica del classamento è stata fondata su una diversa distribuzione degli spazi interni; - il motivo è inammissibile, per due ordini di ragioni; Cons. Est. Roberto Succio - in primo luogo, esso solleva una questione di inammissibilità del ricorso che non risulta prevista da alcune disposizione di legge, non risultando nel d. Lgs. n. 546 del 1992 alcuna indicazione normativa atta a confermarne l’esistenza, che parte ricorrente deduce da una interpretazione del tutto eccentrica delle disposizioni in materia di classamento immobiliare; - secondariamente, il motivo è del tutto quanto privo di collegamento con le rationes decidendi della sentenza impugnata: la CTR, infatti, ha annullato l’atto impugnato in quanto ha ritenuto in primo luogo dimostrato che “l’immobile in questione è collocato in uno stabile le cui caratteristiche architettoniche ancorché pregevoli ma circondata da altri palazzi impostati sullo stesso tenore”; con ciò avendo accertato il difetto dei requisiti previsti per le abitazioni signorili; - secondariamente, il giudice genovese ha anche ritenuto che “le motivazioni riportate nell’avviso di accertamento appaiono alquanto scarne e del tipo “copia e incolla” contrariamente a quanto disposto….” concludendo quindi che “…solo questo fatto giustifica l’annullamento dell’avviso di accertamento”; - pertanto, la CTR ha ritenuto sia l’atto viziato in punto motivazione, sia fornita in giudizio, nel merito, la prova della mancanza dei requisiti necessari per il classamento in A1; - ebbene, il motivo non censur a nessuna di tali statuizioni e risulta quindi inammissibile; - il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2 L. 241 del 1990, dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, e dell’art. 1 del d.M.
Finanze del 19 aprile 1994, n. 701 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non adeguatamente motivato l’atto impugnato; - anche in forza della decisione resa in ordine al primo motivo, il motivo in oggetto risulta inammissibile; Cons. Est. Roberto Succio - esso costituisce in quan to censura diretta a colpire unicamente la ratio decidendidella sentenza impugnata relativa al difetto di motivazione dell’avviso di rettifica del classamento, non deducendosi in ricorso – quindi - motivi atti a censurare l’ulteriore ratio decidendi della pronuncia gravata riguardante la prova fornita dal contribuente in ordine alla sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell’immobile in cat.
A2, (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018); p eraltro tal circostanza risulta oggetto di accertamento di fatto da parte della CTR non più sindacabile in questa sede di Legittimità. - conseguentemente, il ricorso va dichiarato inam missibile; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; - risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli