Tax court dismissed taxpayer's burden of proof for non-income funds when asset amounts exceeded proven resources.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that favored a taxpayer challenging an income tax assessment. The taxpayer argued that mere documentary evidence of asset purchases was insufficient without proof of available funds, citing a significant time gap between income distribution and the transactions. The court agreed, holding that when a taxpayer claims non-income resources justified expenses, they must prove not just existence but also the specific amount compatible with the disputed asset values.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 360 c.p.c.: In synthetic tax assessments where a taxpayer deduces non-income resources, the burden of proof requires demonstrating the existence, amount, and duration of possession, ensuring the available funds are quantitatively compatible with the contested asset acquisitions.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 29874/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro LICITRA DARIO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Lidia Corallo (PEC: lidia.corallo@avvragusa.legalmail.it) - controricorrente - Oggetto: art 38 dpR 600/73 – onere della prova Cons. Est.
Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 2753/15/20 depositata in data 30/04/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - il contribuente sig. Licitra ricorreva avvero l’avviso di accertamento notificatogli per IRPEF e tributi connessi riferiti all’anno 2007, come rideterminati in applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 con metodo induttivo; - il giudice provinciale di merito accoglieva il ricorso; - l’Amministrazione Finanziaria appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso –illustrato da memoria - il sig.
Licitra; Considerato che: - va nno preliminarmente disattes e l e eccezion i di inammissibilità del ricorso, poiché la questione posta da parte ricorrente, in diritto, può percepirsi sia dal motivo sia dal contenuto della sentenza gravata e non involge un riesame del merito della controversia; - venendo allora all’esame del mezzo di imp ugnazione proposto, osserva il Collegio che l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR errato nel non ritenere insufficiente la mera allegazione documentale attestante la percezione degli utili, inferiore alle somme reinvestite, che ha automaticamente ricollegato agli atti di compravendita contestati dall’Ufficio quali incrementi Cons. Est.
Roberto Succio patrimoniali; senza considerare l’aspetto sintomatico fortemente indiziante del notevole lasso temporale che separava la distribuzione degli utili con il momento degli atti notarili di compravendita; - il motivo è fondato, con le seguenti precisazioni; - invero, ritiene la Corte che (tra le più recenti vedasi in termini Cass. Sez.5, Ordinanza n. 16637 del 04/08/2020; Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 29067 del 13/11/2018 ) in tema diaccertamento c.d. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato dellaprova contraria in ordi ne alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere; - orbene, a fronte della contestazione di acquisti immobiliari per circa 240.000 euro in un caso e di 246.000 euro nell’altro, non risulta che il contribuente abbia dato prova documentale di disponibilità per tali importi, in quanto la prova da questi fornita riguarda, oltre alla somma di 95.000,00 euro riconosciuta dall’Ufficio, la somma ulteriore di 180.000 euro; pertanto, la CTR, nel riconoscere come provata la disponibilità di somme atte a giustificare in modo differente da quanto contestato le spese oggetto di controllo, ha erroneamente applicato il disposto dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973;
Cons. Est. Roberto Succio - esso, infatti, onera il contribuente di dar prova della disponibilità di somme in un periodo d’imposta compatibile con gli acquisti contestati dall’Ufficio, prova che ovviamente deve comprendere la loro entità, necessariamente compatibile anch’essa con gli acquisti posti in essere; - e nel presente caso, la rilevante differenza tra l’importo degli acquisti sospetti e la disponibilità dimostrata dal contribuente, non può ritenersi costituente esser prova dell’entità delle risorse di questi atte a giustificare gli acquisti, prova della quale costui era onerato dovendo provare che, anche con riguardo all’entità delle risorse disponibili legittimamente, sarebbe potuto accadere il fatto materiale consistente nel far fronte agli acquisti con tali risorse; - in altri termini, la CTR non avrebbe dovuto accontentarsi della prova della sussistenza di una qualche disponibilità, dovendo invece veri ficare la prova della sussistenza di una disponibilità che fosse anche per entità (vale a dire per ammontare delle risorse) compatibile con gli acquisti contestati dall’Ufficio; - pertanto, il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice delmerito per nuovo esame; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, che statuirà anche quanto alle