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Ordinanza — n. 26251/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on evidence burden in synthetic income assessment regarding spouse's income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26251/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because it challenged the lower court's factual findings rather than a legal error. The tax agency argued that bank transfers from the taxpayer's husband were insufficient to prove the wife's lack of taxable income, while the lower court correctly applied the burden of proof rules for synthetic assessments. The court upheld the decision, ruling that the appeal constituted a mere reiteration of the lower court's factual conclusions without new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 38 DPR 600/1973; Art. 360 c.p.c. n. 3: In synthetic income assessments, appeals challenging the court's evaluation of evidence regarding the source of funds to cover expenses are inadmissible as they constitute a mere reiteration of factual findings rather than a legal error.

Parole chiave

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synthetic income assessment burden of proof spousal income attribution tax appeal inadmissibility factual findings review IRPEF tax liability evidence evaluation assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973
Considerato che: - l’unico motivo di ricorso si duole della falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art.
Art. 360 c.p.c. n. 3
600 del 1973 in relazione all’art. 360 c.
Art. 1 del d.m. 10 settembre 1992
2631 del 28/01/2022 ) in tema diaccertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui all'art. 1 del d.m. 10 settembre 1992, come stabilito dal successivo art.
Art. 2 del d.m. 10 settembre 1992
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass. Cons. Est. Roberto Succio Sez.5, Ordinanza n. 38060 del 02/12/2021
Cass. Sez.5, Sentenza n. 2631 del 28/01/2022
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 29981/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro FANCEL LORENZINA - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 153/03/20 depositata in data 17/01/2020, Oggetto: accertamento sintetico – onere della prova -oggetto Cons. Est.

Roberto Succio udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - l a contribuente ricorreva avverso gli avvisi di accertamento notificatile per IRPEF e accessori per gli anni 2007 e 2008, anni per i quali non risultavapresentata la dichiarazione; - il giudice provinciale di merito accoglieva i ricorsi; - l’Amministrazione Finanziaria appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; la contribuente è rimasta intimata;

Considerato che: - l’unico motivo di ricorso si duole della falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittimo l’atto impugnato in quanto risultava dimostrata l’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta utilizzati per far fronte alle spese della sig. Fancel, mentre gli elementi probatori dedotti dalla contribuente (in specifico i bonifici a suo favore eseguiti dal di lei marito sig. Rondinelli Errico, peraltro assoggettato ad accertamento da parte dell’Ufficio, nei confronti del quale gli atti impositivi notificatigli per i medesimi anni 2008 e 2009 erano stati confermati con sentenze definitive da parte della CTR del Veneto) non erano sufficienti, secondo la ricorrente Agenzia delle Entrate, a vincere la provapresuntiva di cui all’art. 38 ridetto; - il motivo dedotto è inammissibile in quanto censura di merito, avendo la CTR – nel concreto - fatto corretta applicazione alle circostanze di fatto dei principi rilevanti in tema di onere della prova nel caso di accertamento sintetico (Cass.

Cons. Est. Roberto Succio Sez.5, Ordinanza n. 38060 del 02/12/2021); essa infatti ha ritenuto soddisfatto dalla contribuente, che ha ritenuto ne fosse gravata, l’onere di dar prova della irrilevanza reddituale, per la sig.ra Fancel, delle risorse economiche utilizzate per sopportare alcune delle spese contestate; e ciò in quanto tali risorse derivavano dalla “attività lavorative del coniuge della medesima” (pag. 2 quartultimo periodo della sentenza impugnata) mentre quanto al possesso di beni essi “non sono risultati avere la valenza attribuita per oggettiva vetustà oppure, come nel caso dell’immobile, facevano parimenti redditualmente capo al coniuge”; - e come qu esta Corte costantemente ritiene (tra le più recenti, in termini vedasi Cass.

Sez.5, Sentenza n. 2631 del 28/01/2022 ) in tema diaccertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui all'art. 1 del d.m. 10 settembre 1992, come stabilito dal successivo art. 2, sono superati se ilcontribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio "sopporta" solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo "sopportare", non alla situazione formale del pagamento, bensì allaprova concreta della provenienza delle somme impiegate. - pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile ; - stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata contribuente non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio; - risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

Cons. Est. Roberto Succio p.q.m. dichiara inammissib