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Ordinanza — n. 26245/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal regarding document request requirements under Italian tax code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26245/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that annulled a tax assessment. The agency argued the lower court erred in rejecting the agency's claim that the taxpayer's failure to provide documents constituted a refusal, citing specific articles of the tax code. The court ruled that the tax authority's invitation to produce documents was sufficiently specific and that the taxpayer's failure to comply, without a valid excuse, legally equates to a refusal, rendering the documents inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 32 DPR 600/1973; Art. 51 DPR 633/1972: The failure of a taxpayer to provide requested documents within the granted deadline constitutes a refusal, rendering such documents unusable in administrative and contentious proceedings unless the non-compliance is attributable to causes not imputable to the taxpayer.

Parole chiave

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tax document requests administrative refusal evidence inadmissibility tax audit procedures burden of proof tax assessment annulment procedural requirements tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 32 DPR 600/1973
10 del ricorso per cassazione, prima riga) parte ricorrente ammette che non è stata fatta “menzione di specifica documentazione” come si evince agevolmente dalla lettura dell’invito ex art. 32 del d.P.R.
Art. 51 DPR 633/1972
600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 d.P.R.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità della documentazione contabile sollevata dalla difesa erariale nel corso del giudizio di merito; Cons.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30539/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro PERROTTA s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. Oggetto: art 32 dpr 660/73 – richiesta documenti -requisiti Cons. Est.

Roberto Succio Guglielmo Cantillo e dall’avv. Oreste Cantillo con domicilio eletto in Roma, presso i ridetti difensori in Lungotevere dei Mellini n. 17 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno n. 2202/21/20 depositata in data 09/03/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRES e IVA riferite all’anno 2012; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso in quanto tardivamente proposto; gravava tal pronuncia di appello la società; - co n la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello ed annullava l’avviso di accertamento impugnato quanto ai recuperi a fini iva, confermandolo quanto ai rilievi riguardanti l’imposizione reddituale; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società resiste con controricorso e deposita memoria;

Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, 10 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità della documentazione contabile sollevata dalla difesa erariale nel corso del giudizio di merito; Cons. Est. Roberto Succio - preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata aggressione da parte del ricorso per cassazione dell’ulteriore ratio decidendi della pronuncia impugnata, costituita dal decisivo rilievo attribuito dal giudice campano alla perizia del dott.

Bifulco; - invero, la CTR non ha attribuito rilievo essenziale a tal documento, (“…come confermato anche nella perizia a firma del dott. Bifulco…) così come si legge nella pronuncia gravata (pag. 7 penultimoperiodo) valutandola come elemento di prova confermativo ad colorandumdella regolare e fedele tenuta delle scritture contabili, le cui risultanze ha valutato come indicative della natura delle operazioni oggetto del controllo quali operazioni non costituenti cessioni di beni o prestazioni di servizi, quindi non rilevanti a fini iva (pag. 7 ultimo periodo e pag. 8 primo periodo); - il motivo è infondato, anche se per una ragione diversa, come correttamente eccepito in controricorso; - invero, nel motivo stesso di gravame (pag. 10 del ricorso per cassazione, prima riga) parte ricorrente ammette che non è stata fatta “menzione di specifica documentazione” come si evince agevolmente dalla lettura dell’invito ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 notificato alla società e trascritto in parte qua ancora in ricorso per cassazione (pag.

10) e come ha accertato in fatto la pronuncia impugnata (pag. 6 penultimo periodo della sentenza della CTR); è quindi pacifico in causa che la richiesta di documentazione in parola fosse priva di specificità; - ciò posto, va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in forza della quale (in termini Cass. Sez.5, Ord. n. 16757 del 14/06/2021; si vedano in argomento anche Cass. Sez. 5 , Ord. n. 7011 del 21 03/2018; Cass. Cons. Est. Roberto Succio Sez.6 - 5 , Ord. n. 27069 del 27/12/2016; Cass. Sez. 6 - 5 , Ord.n. 11765 del 26/05/2014 ) in tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52 del d.P.R. n. 633 cit., quanto all'IVA, poiché - ferma restando la necessità, in ogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza - nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato; nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull'amministrazione finanziaria; - nel presente caso, nel rispetto dei principi sopra enunciati, la CTR ha ritenuto sia aspecifico l’invito, come peraltro risulta pacifico, sia difettosa la prova dell’intenzione di sottrarre la documentazione all’ispezione: se la seconda affermazione, e il sottostante accertamento in fatto, risultano inconferenti al caso Cons. Est.

Roberto Succio di specie, non vertendosi qui in una situazione di fatto riguardante l’attività di accesso, ispezione o verifica ad opera dell’Amministrazione Finanziaria, ma in una differente situazione di fatto riguardante l’invito dell’Ufficio a consegnare documentazione, nondimeno il presupposto per la dichiarazione di inutilizzabilità di tale materiale probatorio era effettivamente sussistente e correttamente è stato dichiarato tale dal giudice dell’appello; - né può poi ritenersi che, a fronte di un invito a consegnare documentazione privo dei requisiti di specificità, sussista un onere in capo al contribuente di chiedere chiarimenti in ordine a quali documenti siano richiesti:

è invero il richiedente Ufficio che prende l’iniziativa a dover rendere la stessa adeguatamente precisa e chiara da poter essere adempiuta agevolmente dal contribuente rispettoso dei propri doveri, senza che sia legittimo né ragionevole addossare a quest’ultimo l’onere di integrarne il contenuto con proprie iniziative essendo interesse dell’Ufficio, non del contribuente che già ne conosce ovviamente il contenuto, esaminare i documenti oggetto della richiesta; - conseguentemente, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; - Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. p.q.m.

Cons. Est. Roberto Succio rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 9.000,00per comp