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Ordinanza — n. 26240/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal, ruling suspension of terms inapplicable to state aid tax disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26240/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax court's dismissal of a taxpayer's request for term suspension. The agency argued the suspension should apply, but the court found the specific tax dispute concerned state aid measures, which are explicitly excluded from the definition process under EU regulations. Consequently, the court held that since the definition procedure is unavailable for these cases, the suspension of appeal terms logically cannot apply either.

Regesto Legislator

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Art. 6 c. 11 d.L. 119/2018; Art. 6 c. 5 lett. b) d.L. 119/2018: The suspension of appeal terms for extraordinary proceedings does not apply to tax disputes involving state aid, as the legislative exclusion of such cases from the definition procedure logically precludes the extension of time limits.

Parole chiave

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suspension of appeal terms state aid tax disputes definition procedure exclusion EU Regulation 2015/1589 tax term suspension inapplicability procedura di ricupero d'imposta differimento dell'imposizione dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 6 c. 11 del d. L. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018
136 del 2018 il cui art. 6 c.
Art. 6 c. 5 lett. b) del d. L. n. 119 del 2018
136 del 2018 il cui art. 6 c.
Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015
Art. 33 c. 28 della L. della Legge 183 del 2011
6; - nel presente caso, effettivamente si controverte della applicazione o meno alla società contribuente dell’abbattimento delle imposte al 40%, spettante ai residenti nell’aquilanocolpito dal terremoto ex art. 33 c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS. UU. sent. n. 8999 del 2009
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 4931/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’avvocatura generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro ELIOS CLUB VACANZE s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avvocato Giovanni Pasanisi (PEC: giovanni.pasanisi@pecordineavvocatilaquila.it - controricorrente - Oggetto: d.

L. n. 119/18 – sospensione termini - controversia non definibile Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 413/03/20 depositata in data 07/08/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRAP e IVA riferite all’anno 2010; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello dichiarandolo irricevibile in quanto proposto oltre i termini; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società resiste con controricorso;

Considerato che: - va preliminarmente affrontata e disattesa l’eccezione di inammissibilità proposta in controricorso; il motivo proposto pone con adeguata chiarezza la questione di diritto, alla luce della statuizione della CTR, ed è quindi autosufficiente; - venendo al contenuto del motivo ricorso, rileva il Collegio che il solo motivo dedotto si incentra sulla violazione dell’art. 6 c. 11 del d. L. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto tardivo il ricorso, in quanto a tal processo di impugnazione straordinaria andava applicata la sospensione dei termini di cui alla sopra detta disciplina del d.

L. n. 119 del 2018; - il motivo è infondato; - effettivamente, la CTR ha mancato di far applicazione della disciplina introdotta dal d. L. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018 il cui art. 6 c. 11 è di inequivoca interpretazione nello stabilire che “per le controversie definibilisono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle Cons. Est. Roberto Succio pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”; - sul punto coglie nel segno, secondo il Collegio, l’eccezione posta in controricorso in forza della quale la sospensione dei termini di cui si è detto non trova applicazione alla presente controversia, relativa a misure tributarie costituenti aiuti di Stato; - invero, la dis posizione in materia richiamata da parte controricorrente, vale a dire l’art. 6 c. 5 lett.

b) del d. L. n. 119 del 2018, dispone che “sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte … b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015” con ciò escludendosi le controversie in tale materia dalla possibilità di esser definite con il pagamento di una somma ai sensi dal comma 1 del ridetto art. 6; - nel presente caso, effettivamente si controverte della applicazione o meno alla società contribuente dell’abbattimento delle imposte al 40%, spettante ai residenti nell’aquilanocolpito dal terremoto ex art. 33 c. 28 della L. della Legge 183 del 2011: tale riduzione del carico tributario è prevista da una disposizione che va coordinata, nella sua interpretazione e applicazione, proprio con il regolamento (UE) n. 2015/1589 che riguarda la modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea vale a dire la disciplina degli aiuti di Stato; - ciò posto, ritiene la Corte che con l’escludere dalla definizione agevolata le controversie in materia di aiuti di Stato, per ragioni di rispetto dei principi del diritto dell’Unione che in linea di principio non li consente, il Legislatore ha pure inteso, Cons. Est.

Roberto Succio parimenti, precludere l’accesso alla sospensione dei termini per l’impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali resi in tali controversie; - l’accesso alla definizione è infatti logicamente e funzionalmente strumentale all’accesso alla sospensione dei termini di impugnazione, che nel concreto ampliano lo spatium deliberandi concesso al contribuente per valutare, in alternativa all’impugnazione giurisdizionale, l’accesso alla definizione quale via di risoluzione della lite con l’Amministrazione Finanziaria alternativa al processo; ne deriva che ove non si applica il primo istituto di favore per il contribuente, non avrebbe senso logico consentire comunque la dilatazione dei termini processuali la cui funzione – appunto quella di valutare l’accesso alla definizione in quanto e se conveniente – è nel concreto esclusa nelle liti non suscettibili di definizione per espressa esclusione legislativa; - in altri termini, diversamente opinando si consentirebbe una dilatazione dei tempi processuali a fronte di una situazione che necessariamente altra via non può avere se non quella processuale, il cui cammino risulterebbe in concreto rallentato senza motivo; - per le sopra esposte ragioni, il ricorso va quindi rigettato, decidendo il Collegio in difformità dalla proposta del Consigliere Relatore (Cass.

SS. UU. sent. n. 8999 del 2009); - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; - risultando soccombente una parte amme ssa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; p.q.m. Cons. Est. Roberto Succio rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di parte controricorrente che liquida in euro 7.300