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Ordinanza — n. 26236/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal due to apparent lack of reasoning in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26236/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax court decision that rejected their appeal. The lower court dismissed the taxpayer's claim regarding deductible costs without explicitly stating the factual and legal reasons for its ruling. The court found this omission constituted an apparent lack of reasoning, violating constitutional and statutory requirements for judicial motivation. Consequently, the lower judgment was quashed and the case remanded for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 132 c.p.c.; Art. 36 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: A judgment is null if it contains an apparent lack of reasoning, meaning the judge omits to concisely expose the facts and legal grounds upon which the decision is based, thereby preventing verification of whether the judge actually judged iuxta legem et probata.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning judicial motivation defect tax appeal procedure nullity of judgment constitutional right to defense remand for retrial tax court cassation procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 132 c.p.c.
2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art.111,comma 6, Cost.), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n.
Art. 36 d.lgs. n. 546/1992
546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360 c.p.c.
546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 139 c.p.c.
Ritenuto infatto Avviso accertamento costi indeducibili – Maggiore reddito d’impresa – Notifica ex art. 139 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
Art. 21 d.lgs. n. 546/92
art. 139 c.p
Ritenuto infatto Avviso accertamento costi indeducibili – Maggiore reddito d’impresa – Notifica ex art. 139 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 132 c.p
2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art.111,comma 6, Cost.), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8053 del 2014
Cass. n. 2876 del 2017
E’ stato altresì precisato (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art.111,comma 6, Cost.), e cioè dell'art.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5739/2020proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Rizzo Vincent; -intimato – -avverso la sentenza n. 5539/2019 emessa dalla CTR Sicilia il 27 /0 9 /2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto infatto Avviso accertamento costi indeducibili – Maggiore reddito d’impresa – Notifica ex art. 139 c.p.c.

1. Rizzo Vincent impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani l’avviso con il quale venivano accertati, per l’anno 2006, costi indeducibili per complessivi euro 45.610,00 ed il consequenziale reddito di impresa di euro 85.651,00, eccependo la prescrizione (siccome notificato oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione dei redditi) e la nullità dell’atto, nonché la irregolarità della notifica.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate, sostenendo che il ricorso del contribuente era tardivo e, pertanto, inammissibile, e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello, rilevando che il ricorso risultava tempestivo e che era documentata la prescrizione dell’atto impugnato.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Il contribuente non ha svolto difese. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione degli artt.111 Cost. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione apparente, non idonea far conoscere quali siano le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e 21 d.lgs. n. 546/925, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.

3. Il prim o motivo, da esaminare prioritariamente, è fondato , con conseguente assorbimento del secondo. E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione . E’ stato altresì precisato (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art.111,comma 6, Cost.), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologod.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giud icato iuxta alligata et probata (cfr.

Cassn. 2876/2017 ). Non è revocabile in dubbio che ricorra, nel caso di specie, una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, che si converte in violazione de gli art t . 132, comma 2, n. 4, c.p.c.e 36 d.lvo 546/92 e dà luogo a nullità della sentenza , non avendo la CTR in alcun modo esplicitato l’iter logico attraverso il quale è pervenuta alla decisione di rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

4. Il ricorso va, quindi, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, per la liquidazione delle spese concernenti i gradi di merito ed il presente giudizio, alla CTR Sicilia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto erinvia la causa, per la liquidazione delle spese concernenti i gradi di merito ed il presente giudizio, alla CTR Sicilia in diversa composizione. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio