Court quashes tax appeal judgment for apparent motivation failure violating constitutional due process rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's appeal judgment due to a fatal defect in reasoning. The lower court failed to explain why the appellant's arguments did not justify overturning the first-instance decision, rendering the motivation merely apparent. Consequently, the judgment was annulled and remanded for a new trial to ensure a proper judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c. n. 4; Art. 132 c.p.c. n. 4; Art. 36 D.Lgs. 546/1992: A judgment is null if its reasoning is apparent, leaving the logical path to the decision incomprehensible and preventing effective judicial control.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 25631/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ope legis dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro CANGIANO FASHION GROUP s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e CANGIANO FRANCESCO in proprio, - i ntimati - Oggetto: accertamento studi di settore Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1899/19/21 depositata in data 03/03/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - la società CANGIANO FASHION GROUP s.r.l. ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole con riferimento all’anno 2013 con il quale era rettificato il reddito d’impresa prodotto in applicazione degli studi di settore; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronunc ia era impugnata dall’Amministrazione Finanziaria; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la società e il Cangiano Francesco in proprio sono rimasti intimati;
Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR reso motivazione apodittica; - il motivo è fondato; - effettivamente la CTR, dopo aver abbondantemente esposto le deduzioni delle parti e illustrato i principi generali della giurisprudenza in tema di studi di settore, ha del tutto mancato di esporre le ragioni in forza delle quali i motivi di appello, nel caso per cui è processo, non erano idonei a giustificare la riforma della sentenza di primo grado, con ciò rendendo incomprensibile l’iter logico-giuridico seguito per giungere a decisione; - ciò facendo, il giudice dell’ appello ha in sostanza motivato per relationem alla sentenza di primo grado alla cui conferma però è giunto senza minimamente aver dato conto di essere ivi Cons. Est.
Roberto Succio pervenuto attraverso un esame critico dei motivi di gravame, nel concreto totalmente ignorati; - ritie ne invero questa Corte, in coerenza con la giurisprudenza sul punto, che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; - sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr.
Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009)» (così Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599); - pertanto, in accoglim ento del primo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame;
Cons. Est. Roberto Succio - alla luce della decisione che precede, il secondo motivo è assorbito; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle sp