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Ordinanza — n. 26233/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismissed appeal for nullity due to insufficient motivation under Article 360 c.p.c. n. 5.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26233/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision regarding a cadastral rent revision. The Regional Court had favored the taxpayer's expert report over the tax office's data, citing a generic comparative valuation by the office as flawed. The Supreme Court ruled that the lower court adequately explained its reasoning for preferring the private expert's data, noting that mere insufficiency of motivation is no longer a valid ground for appeal under current law.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The appeal alleging nullity due to insufficient or inadequate motivation is inadmissible if the lower court has fully illustrated its decision-making process and reasoning.

Parole chiave

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tax appeal nullity insufficient motivation Article 360 c.p.c. cadastral rent revision expert report valuation tax agency appeal Regional Tax Court stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 8053/2014
Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), così incorrendosi nell’inammissibilità; dall’altro,il mezzo è comunque infondato, perché la C.T.R.
Sez. Un., n. 8053/2014
Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), così incorrendosi nell’inammissibilità; dall’altro,il mezzo è comunque infondato, perché la C.T.R.
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Testo completo

1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18822/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro ICCREA BANCAIMPRESA s. p . a . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palestrina, Via delle Monache n. 11, presso lo studio dell’avvocato Ernesto Fiasco, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso N. 18822/21 R.G. - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio , n. 92/2021depositata in data 12.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Lazio accolse l’appello proposto da Iccrea BancaImpresa s.p.a. avverso la sentenza della C.T.P. di Roma, che aveva respinto il ricorso dalla stessa proposto contro l’avviso di accertamento notificatole, concernente la revisione di rendita catastale a seguito di procedura DOCFA presentata dalla contribuente in data 22.4.2015 , in relazione ad immobile sito in Palestrina; nel riformare la sentenza di primo grado, osservò in particolare la C.T.R. che l’Ufficio, modificando la rendita proposta (da € 7.120,00 ad € 8.041,80), ha determinato il valore dell’immobile tenendo conto di parametri ben antecedenti all’epoca di valutazione (prezzi di mercato del biennio 1988/89 e borsino immobiliare del 2001), benché applicando congrue riduzioni, tuttavia effettuando una valutazione comparativa del tutto generica, non essendo stati indicati i diversi immobili presi a riferimento; che, al contrario, i dati offerti dalla società risultavano maggiormente attendibili, facendosi riferimento ad altro immobile aventi caratteristiche analoghe a quello per cui è processo, per il quale lo stesso Ufficio aveva ritenuto congruo un valore di € 350/mq, così potendo anche concludersi per l’immobile in discorso;

N. 18822/21 R.G. avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo , cui Iccrea BancaImpresa ha resistito con controricorso; consideratoche: 1.1 - con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrent e denuncia la nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria, essendo essa basata sulla perizia prodotta dalla parte contribuente, ed avendo la C.T.R. reputatole relative valutazioni maggiormente fondate rispetto a quelle dell’Ufficio , senza adeguatamente illustrarne le ragioni; 1.2 –il mezzo è in parte inammissibile ed in parte infondato; da un lato, infatti, l’Ufficio prospetta quella che, nella sostanza, è una mera insufficienza (o inadeguatezza) della motivazione, vizio non più denunciabile a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata nel 2012 (v.

Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), così incorrendosi nell’inammissibilità; dall’altro,il mezzo è comunque infondato, perché la C.T.R. ha dato pienamente conto del proprio percorso decisionale, esplicando le ragioni che l’hanno indotta (a torto o a ragione, qui ovviamente non rileva, essendosi denunciato il solo vizio motivazionale)a ritenere più confacenti le risultanze emergenti dalla perizia di parte, rispetto ai dati prospettati dall’Ufficio; nessun deficitmotivazionale può dunque riscontrarsi; 2.1 –in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

N. 18822/21 R.G.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ro