Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26220/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax court valuation of real estate as merit-based review is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26220/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax court decision that adjusted the market value of sold properties. The taxpayer argued the tax court erred in applying valuation criteria and failed to verify specific property details like cellar dimensions. The court ruled that these arguments constituted mere criticisms of the reasoning rather than legal errors, as the lower court's motivation exceeded the constitutional minimum required for a valid decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 24 L. n. 88/1999; Art. 360 c.p.c.: The Court of Cassation cannot examine appeals based solely on the illogical nature of a lower court's reasoning or the verification of factual data, as such matters fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax valuation appeal merit review inadmissible illogical reasoning market value assessment constitutional minimum motivation liquidazione di fondi valore venale dell'immobile stima di immobili esteri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 L. n. 88 del 1999
Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 L. n. 88 del 1999, in relazione all’art.
Art. 360 c.p.c.
88 del 1999, in relazione all’art. 360 c.
Art. 132 c.p.c.
per avere la CTR identificato il valore di mercato di un box alla stessa stregua di quello di un appartamento, prendendolo a riferimento per valutare il posto auto coperto; - il quarto motivo censura la pronuncia gravata per motivazione illogica –dolendosi della violazione del ridetto art. 132 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
Roberto Succio - il quinto motivo si duole della violazione dell’art. 93 c.
Art. 13 DPR n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 , comma 1 - quater del d.
art. 132 c.p
per avere la CTR identificato il valore di mercato di un box alla stessa stregua di quello di un appartamento, prendendolo a riferimento per valutare il posto auto coperto; - il quarto motivo censura la pronuncia gravata per motivazione illogica –dolendosi della violazione del ridetto art. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. civ. n. 16599 del 2016
Cass. sez. un. n. 8053 del 2014
Cass. civ. n. 4891 del 2000
8053 e ancora, ex plurimis , Cass. civ. n. 4891 del 2000; n.
Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016
Cass. n. 23216 del 2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 2526/2021 proposto da SORIM IMMOBILIARE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’avvocato Roberto Afeltra (PEC: robertoafeltra@ordineavvocatiroma.org) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: ricorso per cassazione -motivi Cons. Est. Roberto Succio domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1403/07/20 depositata in data 04/06/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la società contribuente impugnava l’avviso di liquidazione con il quale era modificato il valore dichiarato per la compravendita di vari immobili posti in Roma, loc. Romanina, V ia S. Barzillai n. 131; - la CTP accoglieva in parte il ricorso, riducendo il valore dei cespiti oggetto di compravendita del 20%; gravava tal pronuncia di appello la SORIM IMMOBILARE s.r.l.; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva in parte l’impugnazione, rideterminando detti valori in forza delle condizioni degli stessi anche in confronto a immobili ad essi comparabili; - ricorre a questa Corte la società con atto affidato a cinque motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 L. n. 88 del 1999, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto estranei al criterio che aveva condotto le parti ad indicare il prezzo di euro 300.000 in atto perché a quel momento la incommerciabilità degli stessi era evento imprevedibile e quindi le spese effettuate per renderli negoziabili non si potevano ritenere incidenti sul prezzo; - il motivo è inammissibile in quanto censura di merito, non ammessa in questa sede di Legittimità;

Cons. Est. Roberto Succio - il secondo motivo si duole della nullità della sentenza e del procedimento per avere la CTR ritenuto non verificabile la censura relativa all’esatta metratura della cantina, mentre tale dato erafacilmente verificabile; - il terzo motivo si incentra sulla illogica motivazione ella sentenza denunciando la violazione dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. per avere la CTR identificato il valore di mercato di un box alla stessa stregua di quello di un appartamento, prendendolo a riferimento per valutare il posto auto coperto; - il quarto motivo censura la pronuncia gravata per motivazione illogica –dolendosi della violazione del ridetto art. 132 c.p.c.

– per avere la CTR identificato il valore del posto auto scoperto prendendo a riferimento il valore determinato per il posto auto coperto, il cui valore, per le ragioni prima dette, era stato comunque determinato in modo erroneo - tutti i precedenti motivi , suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili; - nel co ncreto, essi costituiscono censure puramente motivazionali, proposte nei confronti di una sentenza la cui motivazione si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis , Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009 ma anche Cass.

Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599 in ultima Cass. ord.17348/2022); Cons. Est. Roberto Succio - il quinto motivo si duole della violazione dell’art. 93 c. p.c. , per aver erroneamente la CTR disposto la compensazione delle spese di lite; - tale ultimo motivo è infondato, avendo legittimamente il giudice dell’appello compensato le spese in un caso, come quello che ci occupa, di soccombenza reciproca; - pertanto, i l ricorso è integralmente rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente, che liquida in euro 1.400,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 , comma 1 - quater del d. P . R . n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l . n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a n