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Ordinanza — n. 26219/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on notification but allows deduction of costs in indirect tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26219/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the first appeal ground inadmissible due to lack of interest, noting the lower court had already examined the disputed documentation. Conversely, the second ground regarding the deduction of business costs was accepted because the tax authority must apply a flat-rate deduction in indirect tax assessments where the taxpayer failed to submit the declaration. Consequently, the appealed judgment was quashed on the second point and remanded to the regional tax commission for a new ruling.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 2 DPR 600/1973; Art. 55 comma 1 DPR 633/1972: In indirect tax assessments where the taxpayer fails to submit the declaration, the tax authority must recognize a flat-rate deduction for business costs, whereas the taxpayer bears the burden of proof only in analytical assessments.

Parole chiave

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indirect tax assessment flat rate deduction burden of proof tax declaration submission Cassation quashing sottrazione dell'iva sospensione della riscossione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di esaminare la questione relativa all’onere della prova circa la contestazione di difetto di notifica del questionario mod.
Art. 109 comma 4 TUIR
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
4 TUIR in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, a fronte dell’accertamento induttivo del reddito, escluso la rilevanza dei costi sopportati dalla società contribuente; - tale motivo è invece fondato;
Art. 39 comma 2 DPR 600/1973
22868 del 29/09/2017) secondo la quale in tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R.
Art. 55 comma 1 DPR 633/1972
600 del 1973 e ex art. 55 c.
art. 112 c.p
Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20689 del 13/10/2016
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 12678 del 25/06/2020
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22868 del 29/09/2017
Cass. SS. UU. N. 8999 del 2009
Roberto Succio proposta del Consigliere Relatore (Cass. SS. UU. N. 8999 del 2009) e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appello per l’ulteriore corso del giudizio; p.q.m.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 4931/2021 proposto da OFFICE LINE s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Gianfilippo Ceccio e con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Ragno (PEC: luigiragno@pec.giuffre.it) in Roma, C.so Vittorio Emanuele II n.–ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: accertamento induttivo – rilevanza dei costi Cons. Est.

Roberto Succio domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - c ontroricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 155/10/20 depositata in data 16/01/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA riferite all’anno 2004; - la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la contribuente; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva parzialmente l’appello riconoscendo la detrazione dei costi ai fini dell’iva nella misura indicata dalla società; - ricorre a questa Corte la Office Line s.r.l. con atto affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di esaminare la questione relativa all’onere della prova circa la contestazione di difetto di notifica del questionario mod. 55; - il motivo è inammissibile per difetto di interesse (tra le molte, Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 20689 del 13/10/2016; e vedasi anche in termini Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 12678 del 25/06/2020), in quanto risulta inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o Cons. Est.

Roberto Succio processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta, quindi, all'emanazione di una pronuncia senza rilievo pratico; - nel presente caso, in concreto la CTR ha accertato l’esser stata esaminata la documentazione in parola come si evince dalla sentenza stessa che ritiene la ritualità della notifica del questionario dedotta “ininfluente sulla utilizzabilità della documentazione prodotta ed esaminata in sede di accertamento con adesione…” (pag. ultima della sentenza impugnata, penultimo periodo prima del p.q.m.); tal avvenuta disamina rende la questione relativa alla eccepita invalidità della notifica del questionario del tutto superflua poiché tal profilo avrebbe avuto rilevanza se – a fronte di asserita regolare notifica da parte dell’Ufficio, seguita da mancata presentazione dei documenti –l’Amministrazione avesse proceduto ignorandone il contenuto; - in tal caso, avrebbe avuto rilevanza la modalità di richiesta in quanto ben avrebbe potuto il contribuente dedurre l’illegittima mancata considerazione di tali elementi di prova; - viceversa, avendo comunque l’Ufficio, indipendentemente da tal profilo sopradetto, proceduto all’esame dei documenti, la modalità con i quali essi sono stati richiesti è irrilevante in quanto essi risultano esser stati esaminati; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 109 c. 4 TUIR in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, a fronte dell’accertamento induttivo del reddito, escluso la rilevanza dei costi sopportati dalla società contribuente; - tale motivo è invece fondato;

Cons. Est. Roberto Succio - nel presente caso, la CTR ha escluso, con accertamento di fatto, che sia stata data la prova dell’entità dei costi, la cui rilevanza ai fini dell’imposizione non è mai stata messa in discussione, risultando però non provato né determinato nel quantum l’ammontare degli stessi, entità che il giudice dell’appello ha ritenuto “non desumbile aliunde, neanche forfettariamente”; il tutto in un contesto in cui si procedeva ad accertamento ex art. 39 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 e ex art. 55 c. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972; - tal affermazione è, in diritto, contrastante con i principi della giurisprudenza costante di questa Corte (Cass.

Sez.5, Ordinanza n. 22868 del 29/09/2017) secondo la quale in tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettari; - nel presente caso, trattandosi di accertamento ex art. 39 c. 2 del ridetto d.P.R., stante la pacifica mancata presentazione della dichiarazione da parte della società, era onere dell’Ufficio prima e della CTR poi riconoscere ai fini dell’imposizione sul reddito e IRAP, sia pure in misura forfettaria, un ammontare di costi relativi all’ordinario esercizio dell’impresa; - per le sopra esposte ragioni, il secondo motivo di ricorso va quindi accolto, decidendo la Corte in difformità rispetto alla Cons. Est.

Roberto Succio proposta del Consigliere Relatore (Cass. SS. UU. N. 8999 del 2009) e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appello per l’ulteriore corso del giudizio; p.q.m. dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione che statuirà an