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Ordinanza — n. 26192/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows tax agency appeal, overturning Regional Tax Commission's dismissal of external res judicata claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26192/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to dismiss the taxpayer's revocation request. The taxpayer argued that a prior judgment regarding tax year 2008 should bind the commission for subsequent years, but the commission incorrectly refused to recognize this external res judicata. The court ruled that the commission erred by failing to apply the principle that a definitive judgment on a legal qualification persists across related tax years unless the taxpayer specifically reopens the case.

Regesto Legislator

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Art. 63, co. 2 d.lgs. n. 546/1992; Art. 393 c.p.c.: In tax proceedings, a prior judgment establishing a legal qualification binds subsequent proceedings between the same parties, preventing re-examination of the same legal issue even if the tax year differs, unless the taxpayer has explicitly reopened the case.

Parole chiave

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external res judicata tax qualification persistence omitted re-opening tax appeal dismissal legal binding effect amministrazione fiscale assistenza amministrativa fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 63, co. 2 d.lgs. n. 546/1992
per violazione e falsa applicazione dell'art. 63, co.
Art. 393 c.p.c.
546/1992, dell'art. 393 c.p.c. e dell'art.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con il primo motivo si muove censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art.
art. 393 c.p
546/1992, dell'art. 393 c.p.c.
art. 2909 c.c
art. 64 d.lgs. n. 546/1992
nonché dell'art. 64 d.lgs. n. 546/1992 per aver la CTR erroneamente ritenuto che non si fosse formato alcun giudicato rispetto all'annualità 2009 tenuto conto la sentenza della CTR n.
artt. 393 c.p
23922/2016); (...) "la pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex artt. 393 c.p.c., e D.L.gs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13916/2006
Cass. n. 1/2017
Cass. n. 23922/2016
546 del 1992, e si estende non soltanto al grado in cui viene pronunziata, ma all'intero giudizio, con il conseguente effetto di consolidamento dell'atto impositivo" (Cass. n. 23922/2016); (...) "la pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex artt.
Cass. n. 23502/2016
Cass. n. 15874/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29943-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro POLINVEST SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 572/15/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/02/2020; SA- -48 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i 1/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso la propria pronuncia n. 3305/03/2018. Il ricorso è affidato a due motivi. È rimasta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Con il primo motivo si muove censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 63, co. 2, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 393 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. per non aver la CTR riconosciuto l'esistenza di un giudicato esterno vincolante tra le medesime parti e formatosi per l'anno d'imposta 2008, tenuto conto che a seguito della pronuncia di questa Corte n. 15611/2018, con cui era stata cassata con rinvio la sentenza n. 5956/2013 resa dalla stessa CTR con riferimento a detta annualità, il giudizio non era stato riassunto dal contribuente, e per aver altresì ritenuto necessaria la contemporanea sussistenza di identità soggettiva ed oggettiva delle parti in giudizio in aderenza ai principi dettati dalla sentenza n. 1/2017 resa dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Occorre premettere che nel processo tributario l'istituto del giudicato esterno, e la sua correlata efficacia espansiva, ha quale fondamentale punto di riferimento la sentenza delle Sezioni Unite n. 13916 del 16/06/2006. La Corte, in particolare, ha precisato che, «qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione Ric. 2020 n. 29943 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo»; e «tale principio non trova deroga in caso di situazioni giuridiche di durata, giacché anche in tal caso l'oggetto del giudicato è un unico rapporto e non gli effetti verificatisi nel corso del suo svolgimento, e conseguentemente neppure il riferimento al principio dell'autonomia dei periodi d'imposta può consentire un'ulteriore disamina tra le medesime parti della qualificazione giuridica del rapporto stesso contenuta in una decisione della commissione tributaria passata in giudicato».

La Corte ha poi precisato che:

a) il processo tributario non è un giudizio sull'atto (da annullare), ma ha, invece, ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo del contribuente ed è quindi un giudizio che inevitabilmente si estende al merito e, dunque, anche all'accertamento del rapporto;

b) si deve escludere che il giudicato (salvo che il giudizio non si sia risolto nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di si deve escludere che il giudicato (salvo che il giudizio non si sia risolto nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione) esaurisca i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio in esito al quale si è formato e se ne deve ammettere una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili - nei limiti della «specificità tributaria» - da quelle che disciplinano l'efficacia del giudicato esterno nel processo civile;

c) se è vero che l'autonomia dei periodi d'imposta comporta l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti Ric. 2020 n. 29943 sez. MT - ud. 11-05-2022 -3- che si siano verificati al di fuori del periodo considerato, è altrettanto vero che una siffatta indifferenza trova ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo (ad es. la capacità contributiva, le spese deducibili); vi sono, peraltro, anche elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta, quali le qualificazioni giuridiche (es. ' ,ente commerciale"), assunte dal legislatore quali elementi preliminari per l'applicazione di una specifica disciplina tributaria e per la determinazione in concreto dell'obbligazione per una pluralità di periodi d'imposta, ovvero la rendita catastale e la spettanza di una esenzione o agevolazione pluriennale;

d) va quindi escluso che il giudicato relativo ad un singolo periodo d'imposta sia idoneo a «fare stato» per i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica, bensì solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo. La successiva giurisprudenza della sezione tributaria sì è uniformata alla pronuncia delle Sezioni Unite, pur evidenziando un approccio interpretativo rigoroso, tra cui spicca la puntualizzazione operata da Cass. n. 4832 del 11/03/2015 (seguita poi da Cass. n. 14509 del 15/07/2016), per la quale <d'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti aventi, per legge, efficacia permanente o pluriennale, fatti, cioè, che, pur essendo unici, producono, per previsione legislativa, effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta, ed in cui l'elemento della pluriennalità (...) costituisce un elemento caratterizzante della Ric. 2020 n. 29943 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -4- fattispecie normativa, che unifica più annualità d'imposta in una sorta di maxi-periodo: gli esempi tipici sono quelli delle esenzioni o agevolazioni pluriennali, o della "spalmatura" in più anni dell'ammortamento di un bene o, in generale, della deducibilità di una spesa», mentre esulano da tale ambito le fattispecie «tendenzialmente permanenti (come le "qualificazioni giuridiche"), ma che, proprio per essere tali, ben possono variare di anno in anno e delle quali, quindi, per ciascun anno va accertata la persistenza».

La CTR non pare pertanto aver fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte: ha invero applicato quelli enunciati dal massimo Consesso amministrativo in adesione ad un oscuro richiamo all'art. 64 d.lgs. n. 546/1992, omettendo invece di fare applicazione di quelli sanciti da questa Corte in merito al giudizio tributario. Ha così errato, non avvedendosi che la sentenza relativa all'anno d'imposta 2008 era passata in giudicato e che tale accertamento, avente ad oggetto la rideterminazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un complesso immobiliare, spiegava effetti anche in relazione alle annualità 2010, 2011 e 2012 considerato che la contribuente aveva rateizzato la suddetta plusvalenza nel quinquennio 2008-2012.

Con il secondo motivo si profila censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 395, co. 1, n. 5 c.p.c. nonché dell'art. 64 d.lgs. n. 546/1992 per aver la CTR erroneamente ritenuto che non si fosse formato alcun giudicato rispetto all'annualità 2009 tenuto conto la sentenza della CTR n. 4084/2017 relativa a detta annualità non era stata impugnata avanti a questa Corte. In materia è consolidato l'orientamento di questo Corte secondo cui «in tema di contenzioso tributario, "l'estinzione del processo all'esito della cassazione con rinvio della sentenza di merito e dell'omessa riassunzione del giudizio è rilevata anche d'ufficio ex artt. 45, comma Ric. 2020 n. 29943 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -5- 3, e 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e si estende non soltanto al grado in cui viene pronunziata, ma all'intero giudizio, con il conseguente effetto di consolidamento dell'atto impositivo" (Cass. n. 23922/2016); (...) "la pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex artt. 393 c.p.c., e D.L.gs. n. 516 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell'intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento." (Cass. n. 23922/2016, n. 21143/2015, n. 16689/2013, n. 5044/2012, n. 3040/2008); (...) attesa la natura impugnatoria del processo tributario, è il solo contribuente ad avere interesse alla riassunzione per evitare la definitività che l'atto impositivo assume, per effetto dell'estinzione del giudizio in caso di mancata riassunzione (Cass. sent. n. 23502/2016)» (Cfr.

Cass., V, n. 15874/2018). Orbene, nella fattispecie in esame la CTR è incorsa in error iudicando non avvedendosi che la pronuncia di questa Corte n. 15611/2018 aveva ad oggetto l'annualità 2008, mentre il diverso anno d'imposta 2009 era stato definito con la sentenza della CTR n. 4084/2017 e che, in ultima analisi, per entrambe le annualità era comunque calato il giudicato: la prima per omessa riassunzione a seguito del giudizio di rinvio, la seconda per omessa impugnazione della sentenza per cassazione. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia — Milano,