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Ordinanza — n. 26175/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal, allowing reform of Regional Tax Court decision due to apparent lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26175/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision to reform a lower court ruling. The agency argued the reform was based on apparent reasoning and violated procedural rules regarding evidence evaluation. The court found the Regional Tax Court's decision flawed because it relied solely on the curator's report without critically assessing other evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 115, co. 1 c.p.c.: A judgment is void if the court's reasoning is merely apparent, failing to explain the logical path from premises to conclusion, or if the court bases its decision exclusively on evidence not properly evaluated or contested by the parties.

Parole chiave

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apparent reasoning tax distribution procedural nullity evidence evaluation tax evasion presumption procedura giudiziaria tributaria inchiesta per sottrazione d'imposta concorrenza fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 115, co. 1 c.p.c.
per violazione dell'art. 115, co.
Art. 36, co. 2, mi. 2 d.lgs. 546/1992
Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co.
Art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 111, co. 6 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8053 del 2014
Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf.
Cass. n. 21257 del 2014
Cass. n. 4448 del 2014
Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016
anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata)» (cfr.
Cass., V, n. 20414/2018
Cass., V, n. 20414/2018).
Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000
Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029
Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass.
Cass. 19 giugno 2014, n. 13960
25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1924-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FALLIMENTO CALLIGARO ANGELO SRL; - intimato - avverso la sentenza n. 3426/17/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'Il/ 05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania — Napoli che ha riformato la pronuncia della CTP di Benevento ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di distribuzione ai soci di utile sottratto al Fisco. Il ricorso è affidato a due motivi. È rimasta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione degli artt. 36, co. 2, mi. 2 e 4 d.lgs. 546/1992, 132, co. 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, co. 6 Cost. per aver la CTR reso una sentenza apparente, non avendo dimostrato di aver preso in considerazione le circostanze illustrate nell'appello erariale e contrapposte a quelle allegate dal contribuente.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 115, co. 1, c.p.c. per aver la CTR fondato la propria decisione unicamente sulla relazione del curatore, legale rappresentante della stessa parte contribuente fallita, e per averla ritenuta una prova inidonea a smentire la presunzione di evasione sottesa alla produzione di costi di gestione sostenuti per la manodopera impiegata, all'erogazione di compensi agli amministratori e agli acquisti registrati per un totale di euro 444.543,00. I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.

Occorre considerare che <da sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista Ric. 2021 n. 01924 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr.

C:ass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata)» (cfr. Cass., V, n. 20414/2018). Peraltro, se è ben vero che una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, non è men vero che tale violazione trovi invece sede allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000;

Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960). Nella fattispecie in esame è incontroverso che la CTR abbia fondato la propria decisione unicamente sulla perizia resa dal curatore Ric. 2021 n. 01924 sez. MT - ud. 11-05-2022 -3- fallimentare che, in quanto tale, era anche il legale rappresentante della parte contribuente, sì dimostrando di averla recepita acrificamente e, di contro, di non aver invece vagliato congiuntamente turte le prove allegate dalle parti, ivi comprese quelle fornite dall'Amministrazione finanziaria. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania — Napoli, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del p