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Ordinanza — n. 26173/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal as parties mutually withdraw the lawsuit with cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26173/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The court declared the litigation extinguished after both the taxpayer and the tax authority formally withdrew their respective appeals. The parties agreed to settle the dispute regarding unpaid VAT on car rental services for the 2012 tax year by mutually abandoning the case. Consequently, the court issued a declaratory judgment terminating the proceedings and ordered the mutual compensation of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: When parties mutually withdraw a cassation appeal, the judgment is extinguished without applying the special procedural rules for non-interest cases, and costs are compensated between them.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinguishment of litigation compensation of legal costs tax VAT dispute cassation procedure rules rimborso dell'IVA rimborso delle spese di trasporto sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Non resta, quindi, che prendere atto della rinuncia al ricorso con conseguente declaratoria, ex art. 391 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, vedendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione (Cass.
art. 380 bis c.p
FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
art. 391 cod. proc. civ
Non resta, quindi, che prendere atto della rinuncia al ricorso con conseguente declaratoria, ex art. 391 cod. proc. civ., di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali, in conformità alla richiesta delle parti.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175 del 2015
115, vedendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione (Cass. n. 23175 del 2015; n.
Cass. n. 19071 del 2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12287-2020 R.G. proposto da: ALBA TOURS INTERNATIONAL Inc., con sede in Canada, in persona di Arnaldo Capogrossi, legale rappresentante dello Studio Capogrossi & Associati s.r.l., rappresentante fiscale ai fini IVA ed ex art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 della predetta società, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. prof. Eugenio della Valle, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Tributario e Societario sito in Roma, alla via XX Settembre, n. 1; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4883/05/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 29/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11/05/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della ALBA TOURS INTERNATIONAL Inc., con sede in Canada, con riferimento all'anno d'imposta 2012, per recupero a tassazione dell'IVA pagata dalla predetta società a varie società di autonoleggio su prestazioni di servizi di nolo auto e alla medesima precedentemente rimborsata, la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui replica l'Agenzia delle entrate con controricorso, avverso la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio e fissata l'odierna adunanza camerale. La ricorrente, sul rilievo che non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio, con atto del 9 maggio 2022, sottoscritto per adesione anche dall'Agenzia delle entrate con controricorrente, dichiarava di voler rinunciare al ricorso con compensazione delle spese processuali. Non resta, quindi, che prendere atto della rinuncia al ricorso con conseguente declaratoria, ex art. 391 cod. proc. civ., di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali, in conformità alla richiesta delle parti.

Non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, vedendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione (Cass. n. 23175 del 2015; n. 19071 del 2018).

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. C