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Ordinanza — n. 26171/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding retroactive application of budget limit law to pending refund cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26171/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal ruling that denied a taxpayer's seismic tax refund. The agency argued that a new law limiting refund amounts should apply retroactively to pending cases, but the taxpayer did not defend herself. The court held that without specific transitional provisions, new budgetary limits only affect the execution phase of existing rights, not the formation of the claim itself.

Regesto Legislator

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Art. 16-octies del d.l. n. 91/2017; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: In the absence of transitional provisions, a subsequent law introducing quantitative limits on refund procedures does not apply to pending judgments, as it affects only the execution phase rather than the title of the right.

Parole chiave

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retroactive application transitional provisions budgetary limits tax refund execution pending litigation ius superveniens fiscal liability restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665, I. n. 190 del 2014
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art.
Art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017
190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla I.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6213 del 2018
91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso:
Cass. n. 227 del 2013
Cass. n. 227 del 2013; Cass.
Cass. n. 29899 del 2017
227 del 2013; Cass. n. 29899 del 2017).
Cass. n. 2846 del 2019
Cass. n. 5300 del 2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6805-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro GIANNI' MARIA ORNELLA; - intimata - avverso la sentenza n. 4988/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA - SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, depositata il 07/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza depositata il 7 agosto 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da Maria Ornella Giannì contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della quota pari al 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dalla contribuente, residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi dell'art. 9, comma 17, I. n. 289 del 2002.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla I. n. 123 del 2017.

Sostiene la ricorrente che lo íus superveniens di cui al suddetto decreto-legge sarebbe estensibile all'odierno giudizio poiché l'art. 16-octies dovrebbe applicarsi a tutti i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, nella parte in cui riduce in percentuale le somme da corrispondere (o addirittura esclude che si proceda Ric. 2020 n. 06805 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- al rimborso) nel caso in cui gli importi complessivamente dovuti eccedano le risorse stanziate in bilancio. La censura è infondata. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (l'art. 16-octies, comma 1, lett. b, della I. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso:

Cass. n. 227 del 2013; Cass. n. 29899 del 2017). Le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i consequenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza (in termini, tra le tante, Cass. n. 2846 e n. 5300 del 2019). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Stante l'assenza di attività difensiva dell'intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta