Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26170/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal for lack of motivation, remands case to examine ONLUS status merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26170/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to annul a first-instance ruling for lack of motivation. The Association argued the lower court failed to evaluate its ONLUS status, while the Agency contended the annulment was sufficient. The Court agreed that the appellate judge must proceed to examine the merits rather than merely annulling the first-instance judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; Art. 132 n. 4 c.p.c.: When a second-instance court annuls a first-instance judgment solely for lack of motivation, it must proceed to examine and decide the merits of the controversy rather than limiting itself to the annulment.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation appellate procedure ONLUS status tax appeal remand for merits dichiarazione dei redditi spese commerciali imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. e il difetto assoluto di motivazione ex art.
Art. 1 and 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992
Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
546 del 1992, dell'art. 132 n. 4 c.p.c. - 118 disp.
Art. 10 del d. Lgs. n. 460 del 1997
per avere la CTR del tutto omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di ONLUS ex art. 10 del d. Lgs. n. 460 del 1997 in capo alla contribuente; - il motivo è fondato; - invero, il giudice dell'appello si è limitato ad annullare la pronuncia della CTP dichiarandola nulla in quanto priva di motivazione (pag.
art. 112 c.p
Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019
Cass. Sez. 3, Sent. n. 12156 del 14/06/2016
10744 del 17/04/2019; Cass. Sez. 3, Sent. n. 12156 del 14/06/2016) e non, come invece ha fatto, limitarsi a pronunciare unicamente l'annullamento della sentenza di primo grado; Cons.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 23049/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@nnailcert.avvocaturastato.it) - ricorrente - Contro ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MADONIE SOCCORSO" in persona del suo legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 1200/01/21 depositata in data 08/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - l'associazione in parola ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatole a seguito della mancata presentazione della dichiarazione reddituale, mod. Unico per l'anno 2007, alla quale l'Ufficio la riteneva tenuta in quanto esercente nel concreto attività commerciale; - la CTP rigettava il ricorso; la contribuente appellava tal pronuncia; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'impugnazione; - ricorre a questa Corte Agenzia delle Entrate con atto affidato a un unico motivo; l'associazione contribuente è rimasta intimata;

Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. e il difetto assoluto di motivazione ex art. 1 e 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 n. 4 c.p.c. - 118 disp. att. ne c.p.c. in relazione all'art. 360 .c 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR del tutto omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di ONLUS ex art. 10 del d. Lgs. n. 460 del 1997 in capo alla contribuente; - il motivo è fondato; - invero, il giudice dell'appello si è limitato ad annullare la pronuncia della CTP dichiarandola nulla in quanto priva di motivazione (pag. 3 della sentenza gravata, terzo capoverso); - invece, la CTR avrebbe dovuto, una volta annullata la pronuncia di primo grado, procedere oltre e quindi esaminare e poi decidere il merito della controversia sottopostale (Cass.

Sez. 2, Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019; Cass. Sez. 3, Sent. n. 12156 del 14/06/2016) e non, come invece ha fatto, limitarsi a pronunciare unicamente l'annullamento della sentenza di primo grado; Cons. Est. Roberto Succio - 2 pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR che procederà, nel giudizio di rinvio, all'esame del meritus causae sin qui non compiuto; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il